In definitiva, nella fattispecie, l’affidamento diretto del servizio di gestione delle farmacie consortili si è concretizzato attraverso un procedimento a formazione progressiva, rispettoso del principio concorrenziale e formato dall’insieme degli atti con i quali si è addivenuti alla selezione del socio privato ed alla costituzione di una nuova società. Ad avviso del Collegio, «restringere la concorrenza a pochi operatori, che usufruirebbero di un’ingiustificata posizione di oligopolio, ed introdurre contingenti volti a creare un’ingiustificata barriera all’entrata di nuovi soggetti equivarrebbe semmai ad eludere il favor dell’attuale “costituzione economica” per il regime di concorrenza in quanto, per definizione, meglio rispondente alle esigenze della generalità, ciò per tacere della progressiva liberalizzazione del settore nel rispetto della libera prestazione dei servizi e nell’ambito della adeguata distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, ove il cittadino deve essere adeguatamente garantito in virtù degli interessi in gioco, tra i quali non può trovare spazio quello di differire il più possibile l’apertura di nuove farmacie ad esclusivo vantaggio di chi già opera sul territorio».
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 ottobre 2008 n. 14697 – in tema di affidamento della gestione di una di una farmacia comunale ad una società mista.
10.10.2008
TAR Campania, Napoli, Sez. V, 10 ottobre 2008 n. 14697 – in tema di affidamento della gestione di una di una farmacia comunale ad una società mista.
Deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’Amministrazione comunale con il quale è stata attribuita in via provvisoria la titolarità della sede farmaceutica di nuova istituzione al Comune che ha esercitato il diritto di prelazione per la gestione della nuova sede farmaceutica, autorizzando la gestione della farmacia comunale attraverso una società mista.
Ad avviso del Collegio, è vano invocare la mancanza di motivazione in ordine alle scelte dell’Amministrazione relative all’esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, trattandosi pacificamente di esercizio di un potere che è espressione di quella particolare preminenza che il legislatore ha riconosciuto al Comune nell’esercizio del servizio farmaceutico nell’interesse della collettività, come tale non necessitante di una particolare esplicitazione delle ragioni sottostanti (ex plurimis, T.A.R. Puglia, Bari, I, 10.1.2007, n.41; T.A.R. Lombardia, Milano, I, 29.9.2004, n.423).
La distribuzione dei farmaci è una finalità espressa del Servizio Sanitario Nazionale e costituisce un parametro per i livelli essenziali di assistenza: in sostanza l’esercizio dell’attività di assistenza farmaceutica rappresenta un cardine della materia del diritto alla salute, garantito ed assicurato dallo Stato e dalle Regioni ed al quale i Comuni concorrono allorché intendono esercitare il diritto di prelazione, ossia la facoltà loro riconosciuta di gestire le farmacie comunali, attraverso lo strumento giuridico-organizzativo ritenuto più idoneo allo scopo.
La gestione delle farmacie comunali da parte degli Enti locali va collocata in una modalità gestoria “in nome e per conto” del Servizio Sanitario Nazionale, come tale non riconducibile né all’ambito dei servizi di interesse generale nella definizione comunitaria, né alla disciplina sui servizi pubblici locali secondo l’ordinamento italiano; piuttosto deve ritenersi che l’attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio di un servizio pubblico, trattandosi di un’attività rivolta a fini sociali ai sensi dell’art.112 del Decr. Legisl. n. 267/2000 che consente agli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di provvedere alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali (Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Puglia, Parere 27.2.2008, n. 3).