Corte costituzionale, 10 ottobre 2008 n. 335
Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, sollevati dal Giudice di pace di Gragnano
Norme impugnate e parametri di riferimento:
Si dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nel testo originario e in quello modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione, che affluisce ad un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato per l’attuazione del Piano d’ambito, è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Secondo il giudice rimettente, sarebbero violati gli artt. 2, 3 (sotto il profilo dell’irragionevolezza), 32, 41 e 97 della Costituzione.
Argomentazioni della Corte:
Ricostruiti i tre distinti elementi nei quali si articola il servizio idrico integrato, il “servizio acque potabili”, il “servizio fognature” e il “servizio trattamento reflui”, la Corte giudica corretto il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, per cui la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo di prestazioni contrattuali e non di tributo. Numerose sono gli elementi che consentono di argomentare a favore di tale tesi:
a) l’analisi dei lavori preparatori, dai quali si desume che il legislatore ha inteso costruire la tariffa in modo tale da coprire i costi del servizio idrico integrato;
b) la determinazione della tariffa in base a criteri sostanzialmente analoghi a quelli stabiliti in via generale dall’art. 17 del Testo unico degli Enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) per le tariffe dei servizi pubblici locali;
c) la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, che ha costantemente riconosciuto la natura non tributaria della quota di tariffa disciplinata dalla norma censurata;
d) la qualificazione come corrispettivo, anche ai fini della soggezione all’IVA, della quota di tariffa relativa al servizio di deputazione, escludendone quindi la riconducibilità a quei diritti, canoni e contributi che la normativa comunitaria esclude in linea generale dall’assoggettamento ad IVA, perché percepiti da enti pubblici per le attività svolte a titolo di pubbliche autorità;
e) l’inapplicabilità alla tariffa del servizio idrico integrato di quelle modalità di riscossione mediante ruolo, tipiche dei prelievi tributari.
Ne deriva che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova la sua origine nel contratto di utenza. Tale inquadramento evidenzia l’irragionevolezza della disposizione denunciata, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa oggetto di censura è dovuta dagli utenti anche quando manchi il servizio di depurazione. Neanche la destinazione delle risorse corrisposte dagli utenti all’attuazione del piano d’ambito, comprendente anche la realizzazione dei depuratori, potrebbe attenuare l’irragionevolezza della disposizione impugnata, in quanto la quota di tariffa è determinata indipendentemente dall’esistenza o meno del depuratore.
Decisione della Corte:
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 36 del 1994, sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge n. 179 del 2002, nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
Giurisprudenza richiamata:
– Sulla natura dei diritti aeroportuali di “corrispettivi dovuti in base a contratti”: Corte costituzionale, sent. n. 51 del 2008;
– Sulla natura non tributaria della quota della tariffa del servizio idrico integrato relativa al servizio di depurazione: Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentt. n. 6418 del 2005, n. 16426 e n. 10960 del 2004.