Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Terzo decreto Correttivo del Codice dei Contrati Pubblici

10.10.2008

E’ stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 della Gazzetta ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2008 il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 recante “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.
Il Testo, emendato in seguito al precedente parere negativo della Corte dei Conti, la quale, in sede di esame dello schema del Regolamento attuativo aveva rilevato il mancato coordinamento con il Codice su alcuni aspetti relativi le concessioni, i pagamenti dei collaudatori e la procedura ristretta, oltre alcune difformità dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, nel frattempo aggiornata dal nuovo Testo Unico – decreto legislativo 81/2008) ed alla procedura di infrazione n. 2007/2309 avviata nel frattempo dall’UE.
Tale decreto delegato, che entrerà in vigore il 17 ottobre prossimo, consta di tre articoli, rispettivamente rubricati:
1. disposizioni di adeguamento comunitario;
2. disposizioni di coordinamento;
3. norma finanziaria.
L’articolo 1 contiene di fatto tutte quelle modifiche necessarie ad adeguare il d.lgs 163/2006 alla normativa comunitaria. In particolare, il provvedimento in questione è stato varato per rispondere alla predetta procedura di infrazione n. 2007/2309, e alla nota di costituzione in mora inviata l’1 febbraio 2008 dalla Commissione delle Comunità europee alla rappresentanza permanente dell’Italia presso l’Unione europea.
L’articolo 2, invece, riporta tutti quegli adeguamenti del codice stesso resisi necessari per correggere alcuni errori formali o ripristinare l’armonia interna del complesso articolato che caratterizza il d.lgs. 163/2006.
Segue, infine, la norma di stabilità finanziaria, con la quale viene precisato che dall’attuazione del decreto predetto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate, pertanto, vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il decreto legislativo oggetto della presente segnalazione è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri dell’1 agosto scorso, dopo che per lo stesso era stato acquisto il parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni della Camera e del Senato.
Il decreto correttivo in argomento è l’ultimo possibile in attuazione della delega prevista dall’articolo 25 della legge n.62/2005. Pertanto, qualsiasi altra modifica potrà essere effettuata soltanto con una legge ordinaria o decreto legge.
Fra le molteplici novità introdotte dal provvedimento in parola, la più importante concerne la finanza di progetto, dove una gara unica va a sostituire le tre fasi finora previste per la selezione del concessionario. Con la nuova procedura si prevede che l’amministrazione basi la gara su uno studio di fattibilità e che rediga una graduatoria tra le offerte presentate. In seguito, il soggetto risultato primo in graduatoria verrà nominato promotore e dovrà vedere approvato il suo progetto preliminare dall’amministrazione (progetto che potrà essere eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa). Dopo tutto ciò, l’amministrazione aggiudica la concessione a seguito di una procedura negoziata con il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria.
Nella norme relative alla locazione finanziaria, contenute nell’articolo 160-bis, il comma 1 viene modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera nn) del decreto correttivo e viene precisato che il contratto di locazione finanziaria “costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto medesimo”. Vengono inoltre aggiunti due ulteriori commi alla disposizione in questione.
Per quanto riguarda l’appalto integrato viene confermato, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento attuativo, il regime limitativo della Legge Merloni.
A seguito delle innovazioni apportate dal decreto correttivo, i consorzi stabili dovranno indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre e solo per questi ultimi vi sarà il divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; qualora, tuttavia, le stazioni appaltanti faranno ricorso della facoltà di cui all’articolo 122, comma 9 (esclusione automatica delle offerte anomale), il divieto sarà esteso a tutti i consorziati. La stessa disciplina si applicherà anche ai consorzi fra società cooperative ed artigiani.
Con la modifica del comma 13 dell’articolo 85 effettuata con l’articolo 2, comma 1, lettera q) del terzo correttivo il ricorso alle aste elettroniche viene esteso anche ai lavori.
Da segnalare l’estensione dell’ambito applicativo della licitazione privata semplificata.
Per quanto concerne i lavori in economia, anche per i lavori di manutenzione sarà possibile l’affidamento in economia fino a 200.000 euro.
In riferimento alla valutazione delle offerte anomale, è stata ammessa la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’esclusione automatica solo per i lavori di importo non superiore ad 1 milione di Euro e quando il numero delle offerte sia non inferiore a dieci.
Per quanto riguarda, invece, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa viene eliminata la possibilità di definizione dei criteri motivazionali per l’attribuzione dei punteggi da parte della commissione prima dell’apertura delle offerte, per cui i criteri dovrebbero essere necessariamente previsti nel bando di gara.
Queste, in sintesi, alcune tra le novità più importanti del decreto in questione.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta del terzo correttivo, per portare a compimento il lungo iter del Codice dei contratti il Ministro delle Infrastrutture dovrà riproporre il nuovo testo del Regolamento di attuazione all’approvazione del Consiglio dei Ministri. Quindi, se il nuovo Regolamento sarà pubblicato entro la fine del 2008 non potrà entrare in vigore prima della seconda metà del prossimo anno.

a cura di Filippo Lavaca