Nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge, quando si può adottare il criterio “finalistico”?

04.09.2008

Nel corso della seduta della Camera dei deputati del 22 maggio 2008, durante l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” (A.C. 6), la Presidenza, nel vagliare l’ammissibilità delle proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge, ricorda in primo luogo che il regolamento dell’Assemblea prevede, ai sensi dell’articolo 96-bis comma 7, criteri più rigorosi rispetto a quelli stabiliti per il procedimento legislativo ordinario. In particolare, sono da dichiararsi inammissibili, secondo il disposto regolamentare, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano “strettamente attinenti” alla materia del decreto-legge. La stretta attinenza al contenuto del decreto-legge – ricorda la Presidenza – è “valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo”.
Questi criteri interpretativi conoscono per prassi talune ristrettissime deroghe, con riferimento ai decreti-legge in materia di proroga di termini e a quelli considerati “collegati” alla manovra finanziaria, per i quali in ragione del loro specifico carattere si applica, oltre al criterio materiale, quello finalistico.
Tale ultimo criterio non è invece applicabile al provvedimento in esame, che reca disposizioni eterogenee, dal momento che l’unico elemento unificante è rappresentato dalla finalizzazione all’adempimento di obblighi comunitari e, pertanto, l’applicazione di tale criterio comporterebbe fatalmente un ampliamento dell’ambito materiale di intervento, da contemperarsi in qualche modo con il fatto che l’ordinamento prevede già uno strumento ad hoc, la legge comunitaria annuale, per provvedere all’adempimento di tale tipologia di obblighi.
Se questo è lo stato della prassi, occorre tuttavia considerare – rimarca la Presidenza – le particolarissime circostanze in cui si svolge l’esame del decreto-legge in oggetto: a) si tratta di un decreto-legge adottato nel periodo di prorogatio e che viene convertito dalle nuove Camere; b) per quanto riguarda la necessità di una previa presentazione degli emendamenti in Commissione, occorre considerare che l’esame è stato svolto secondo modalità peculiari, vale a dire in sede di Commissione speciale istituita ai sensi dell’art. 22, comma 2 del regolamento: ciò non ha posto i deputati nelle condizioni di elaborare tempestivamente le proposte emendative.
Per tali ragioni, la Presidenza decide, in via eccezionale, di adottare, ai fini dell’ammissibilità delle proposte emendative, un criterio finalistico, dal momento che il disegno di legge comunitaria presentato dal governo precedente è decaduto con la fine della legislatura; alla discussione e al voto sono pertanto ammessi gli emendamenti volti all’adempimento di obblighi comunitari.

a cura di Piero Gambale