Il DDL “Nicolais” (A.S. n. 1859, già A.C. 2161) alla prova del Senato

17.12.2007

Il disegno di legge governativo concernente disposizioni volte alla modernizzazione e all’incremento dell’efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese, è approdato recentemente nell’aula di Palazzo Madama dopo essere stato approvato il 24 ottobre u.s. alla Camera grazie al voto compatto della maggioranza di governo ed all’astensione dei deputati dell’opposizione che, per ragioni “politiche”, hanno preferito non avallare formalmente l’intervento normativo condividendo, comunque, l’esigenza di un provvedimento volto a migliorare il funzionamento dell’amministrazione ed a rendere meno “burocratizzata” la vita di cittadini ed imprese.
Il disegno di legge predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, è inserito nel più ampio contesto delle iniziative di “semplificazione” previste nell’ambito del Piano di azione per la semplificazione per l’anno 2007, predisposto dal Comitato interministeriale per l’indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione di cui all’art. 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, come convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, ed approvato dal Consiglio dei Ministri (v. sezione “Semplificazione e innovazione” di questa rivista).
Tra le novità più significative dell’A.S. 1859, tuttora all’esame della I Commissione permanete del Senato “Affari costituzionali” in sede referente, emergono, tra l’altro: gli interventi di sostanziale modificazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la nuova disciplina del silenzio della PA e del ricorso straordinario al Capo dello Stato; la delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di processo telematico; l’istituzione, presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) di una Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell’azione delle amministrazioni pubbliche; la delega al Governo per l’emanazione di norme per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni; la sostituzione del c.d. “certificato di agibilità” con una dichiarazione di conformità alla normativa in materia di agibilità degli edifici; alla sostituzioni dei controlli “ambientali” sulle imprese con le certificazioni “tecniche” ai sensi della normativa internazionale ISO 14001; la riforma della disciplina concernente gli accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori; la semplificazione delle procedure di riconoscimento della personalità giuridica; l’estensione da cinque a dieci anni della validità della carta d’identità, nonché la delega al Governo per l’emanazione di norme per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica; la delega al Governo per l’emanazione di norme di modifica al codice della navigazione, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei gestori aeroportuali; la promozione di conferenze annuali da parte delle amministrazioni pubbliche con lo scopo di favorire un confronto pubblico sull’attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con la partecipazione di associazione dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione.
In particolare, per ciò che concerne le modifiche alla legge n. 241/1990, è da segnalare che il termine ordinario per la conclusione dei procedimenti amministrativi passa da novanta a trenta giorni, salvo diversa previsione di appositi regolamenti; viene formalizzata la previsione di un risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, indipendentemente dalla spettanza del beneficio dal provvedimento richiesto; il silenzio “rigetto” che si forma ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990 si trasforma in un silenzio “accoglimento”; le disposizioni della legge n. 241/1990 concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell’interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato con un provvedimento espresso e motivato, di assicurare l’accesso alla documentazione amministrativa, sono considerate formalmente attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione.
Dopo i recenti interventi della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, come convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dunque, la legge sul procedimento amministrativo subisce nuovi, sostanziali interventi modificativi, volti alla definizione di una pubblica amministrazione ancor più “responsabile”, efficiente ed orientata al risultato.

a cura di Valerio Sarcone