Alcune disposizioni in materia di pubblico impiego nella finanziaria 2008 (approvata in prima lettura dal Senato – A.S. n. 1817, ora all’esame della Camera – A.C. n. 3256)

17.12.2007

Dopo essere stato approvato in prima lettura al Senato, il DDL sulla finanziaria 2008 è, in questi giorni, all’esame dell’altro ramo del Parlamento. Nel provvedimento in parola è possibile rilevare alcune disposizioni di estremo interesse in materia di pubblico impiego (a cui è stato dedicato l’intero Capo XXX del testo legislativo) tra le quali si segnalano quelle qui sotto esplicitate.
Innanzitutto, all’art. 145, la «provata competenza», condizione necessaria per poter ricevere l’attribuzione di un incarico dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche da parte di soggetti non in possesso della prescritta qualifica, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, viene ad essere sostituita dal lemma «di particolare e comprovata specializzazione universitaria», così restringendo (almeno nelle intenzioni del Legislatore) il novero della discrezionalità dell’Amministrazione nell’ambito dei c.d. “dirigenti esterni”.
La stagione della regolarizzazione dei c.d. “precari” della pubblica amministrazione (escluso il personale di diretta collaborazione degli organi politici), iniziata lo scorso anno con la finanziaria per il 2007, proseguirà grazie alla possibilità di ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all’articolo 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (art. 146, comma 5, A.C. n. 3256) – pur ribadendo il principio del pubblico concorso per l’accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. La definizione delle procedure di «assorbimento» di personale pubblico contrattualizzato a tempo determinato fa il paio con la modifica dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 disposta dall’art. 145, comma 3 dell’A.C. n. 3256, laddove si prevede che le pubbliche amministrazioni possano assumere personale esclusivamente con contratti di lavoro a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalla leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. Fanno eccezione al principio appena esposto gli uffici di diretta collaborazione e, per determinate esigenze, gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le Università e gli enti di ricerca.
Al modificando art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, viene inserito il comma 3 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano far fronte a «esigenze temporanee ed eccezionali» attraverso l’assegnazione di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi non rinnovabili. Viene, dunque, ad essere compresso il ricorso agli istituti del «comando» e del «fuori ruolo», con la seguente necessità di definire la posizione della nutrita aliquota di personale c.d. «di prestito» operante nel pubblico impiego che, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato – conto annuale 2005 – risultava ammontare a 23.884 unità.
Le prestazioni di lavoro straordinario non potranno essere autorizzate nelle amministrazioni sprovviste di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, mentre dovranno prevedersi idonei impieghi delle risorse umane volte a diminuire il ricorso allo straordinario stesso (le spese relative a quest’ultimo dovranno, comunque, essere contenute entro il 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2007).
All’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 viene prevista l’aggiunta di un comma 5-ter il quale dispone che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangano vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione.
Al fine di meglio ridistribuire il personale tra le amministrazioni, l’art. 148 dell’A.C. n. 3256 dispone misure straordinarie in tema di mobilità del personale. Il comma 1 prevede la stipulazione di appositi accordi di mobilità, anche tra diversi comparti di contrattazione, intesi alla riallocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero, presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico. Al comma 3 del medesimo articolo è prevista, inoltre, la possibilità di disporre trasferimenti, anche temporanei, di marescialli dalle Forze armate alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, mediante l’istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene istituita una banca dati informatizzata finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
L’art. 129 dell’A.C. n. 3256 prevede, tra l’altro, la soppressione di alcuni tribunali militari ed il transito nella carriera della magistratura ordinaria di magistrati militari e nei ruoli del personale del Ministero della giustizia di dirigenti e personale delle cancellerie e delle segreterie corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi.
Con l’art. 133 del progetto di legge viene disposto il divieto di istituire uffici di diretta collaborazione per i vertici delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001) i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.

a cura di Valerio Sarcone