Ferrovie comunitarie interoperabili

14.12.2007

a cura di Antonio Barreca

Il Parlamento ha adottato definitivamente la direttiva volta a migliorare e semplificare l’attuale quadro normativo sulle ferrovie UE per facilitare la libera circolazione dei treni e l’omologazione dei locomotori, promuovendo l’interoperabilità. La direttiva sancisce il principio generale secondo cui una sola autorizzazione di messa in servizio di un veicolo è sufficiente per l’intera rete ferroviaria comunitaria.

La Commissione ha presentato tre proposte legislative volte al miglioramento e alla semplificazione dell’attuale quadro normativo sulle ferrovie: la direttiva concernente l’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, che fonde in un’unica direttiva quelle esistenti in materia di interoperabilità, la direttiva relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e il regolamento che istituisce l’Agenzia ferroviaria europea. Sulle ultime due il Parlamento si è pronunciato la scorsa sessione approvando le relazioni di Paolo COSTA (ALDE/ADLE, IT). La Commissione ha inoltre presentato la comunicazione “Agevolare la circolazione dei locomotori nella Comunità”.

Interoperabilità su tutta la rete europea

La proposta della Commissione riguarda il consolidamento, la rifusione e l’integrazione delle attuali direttive in materia di interoperabilità relative al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (direttiva 96/48/CE) e al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (direttiva 2001/16/CE). Prevede poi diversi miglioramenti di natura sostanziale e tecnica tesi a potenziare la competitività del sistema ferroviario comunitario e a ridurre una serie di costi amministrativi.

Secondo il relatore Josu ORTUONDO LARREA (ALDE/ADLE, ES), le procedure nazionali per l’approvazione dei locomotori e delle automotrici sono «una delle principali barriere alla creazione di nuove ferrovie e un ostacolo notevole all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo». Visto che nessuno Stato membro può decidere da solo che l’autorizzazione di messa in servizio da esso rilasciata vale sul territorio di altri Stati membri, si rende necessaria un’iniziativa comunitaria che affronti la problematica attraverso l’armonizzazione e la semplificazione delle procedure nazionali e il ricorso al principio del riconoscimento reciproco.

A seguito di negoziati con il Consiglio, il Parlamento ha approvato un maxiemendamento di compromesso sostenuto da tutti i gruppi politici ad eccezione dell’ALDE. La direttiva entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e gli Stati membri dovranno recepire gran parte delle sue disposizioni antro due anni.

Il compromesso prevede peraltro che gli Stati membri possono escludere dalle misure adottate in attuazione della direttiva metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia e le reti che sono isolate, dal punto di vista funzionale, dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché le imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti. Ma anche le infrastrutture ferroviarie private nonché i veicoli utilizzati solo su tali infrastrutture, destinati ad essere utilizzati esclusivamente dai proprietari per le loro operazioni di trasporto merci, nonché le infrastrutture e i veicoli destinati ad un uso strettamente locale, storico o turistico.

In base all’accordo raggiunto, si è introdotta una nuova definizione di “veicolo”: veicolo ferroviario atto a circolare con le proprie ruote sulla linea ferroviaria, con o senza trazione. Il veicolo si compone di uno o più sottosistemi strutturali e funzionali o di parti di tali sottosistemi.

La procedura di messa in servizio è chiarita tenendo conto di questa nuova definizione. Inoltre, tutte le disposizioni concernenti l’autorizzazione della messa in servizio dei veicoli sono integrate nella direttiva. Per facilitare la messa in servizio dei veicoli e ridurre l’onere amministrativo, si prevede anche una procedura di autorizzazione dei tipi di veicoli. Al fine di facilitare tale procedura e permettere l’identificazione dei tipi di veicoli, l’Agenzia ferroviaria europea creerà un registro europeo – pubblico e accessibile via Internet – dei tipi autorizzati di veicoli e lo terrà aggiornato.

La direttiva sancisce il principio generale che una sola autorizzazione è sufficiente per l’intera rete ferroviaria comunitaria. In secondo luogo, la procedura di autorizzazione dei veicoli conformi alle specifiche tecniche d’interoperabilità (STI) deve essere più semplice e rapida rispetto al caso di non conformità alle STI. Il principio del mutuo riconoscimento andrà applicato quanto più possibile: quando un veicolo è stato già messo in servizio in uno Stato membro, gli altri non dovranno invocare disposizioni nazionali per imporre requisiti e verifiche superflui, «salvo qualora ciò sia strettamente necessario per verificare la compatibilità tecnica del veicolo con la rete». A tal fine le norme nazionali devono essere classificate e comparate in base a una check-list, così da determinare in che misura tali norme possono essere considerate equivalenti in termini di requisiti, risultati e sicurezza.

Per attenersi al principio della certezza giuridica circa l’esito della procedura, è stabilito che, in assenza di decisione dell’autorità nazionale di sicurezza entro i termini prescritti, il richiedente deve essere autorizzato a mettere in servizio un veicolo. Tale autorizzazione è possibile solo se il veicolo è già stato autorizzato in un altro Stato membro. Inoltre tale veicolo deve poter essere utilizzato soltanto da un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura debitamente certificato a norma della direttiva sulla sicurezza ferroviaria e sotto la sua piena responsabilità.

La Commissione dovrà adottare uno o più mandati per l’elaborazione di nuove STI e/o la revisione di STI già adottate allo scopo di prendere in considerazione le linee e i veicoli non ancora contemplati. Il primo mandato, da elaborare entro il 2012, dovrà fondarsi su una raccomandazione dell’Agenzia. Dovrà tenere debitamente conto «del necessario equilibrio tra, da un lato, gli obiettivi di una circolazione ininterrotta dei treni e dell’armonizzazione tecnica e, dall’altro, il livello transeuropeo, nazionale, regionale o locale del traffico in questione».

a cura di Antonio Barreca