La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento all’art. 111, sesto comma, della Costituzione, dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Treviso, per difetto di rilevanza, per essere stata sollevata dal giudice a quo dopo aver autorizzato la minorenne ad interrompere la gravidanza sulla base della norma censurata e, quindi, dopo aver già fatto applicazione di tale disposizione, ed avere, pertanto, consumato il proprio potere al riguardo (con la conseguenza della completa ininfluenza di un’eventuale pronuncia di incostituzionalità della stessa).
Interruzione volontaria della gravidanza – Corte costituzionale, 5 dicembre 2007, n. 416
05.12.2007