La reiezione di un subemendamento contenente una mera riscrittura formale del testo comporta la preclusione dell’emendamento cui esso era riferito?

18.10.2007

Nella seduta della Giunta per il regolamento del Senato del 12 luglio 2007 è stata affrontata una questione emersa nella seduta antimeridiana dello stesso giorno mentre era in corso la discussione sull’A.S. 1447 (Riforma dell’ordinamento giudiziario), riguardante l’articolo 100, comma 8, del regolamento in tema di emendamenti privi di portata modificativa. Nello specifico, la Giunta è stata convocata per esprimersi sulla scelta assunta dal Presidente di porre in votazione un subemendamento volto alla mera riscrittura formale del testo dell’emendamento e, inoltre, di non far scattare la preclusione (di una parte) dell’emendamento cui esso era riferito a seguito dell’avvenuta reiezione di tale subemendamento.
Nel corso della discussione in seno alla Giunta si sono evidenziate sia posizioni favorevoli che contrarie all’orientamento adottato dalla Presidenza. In particolare il sen. Manzella (Ulivo), condividendo la scelta di porre in votazione il subemendamento e di non far derivare la preclusione dalla sua reiezione, ha sottolineato come la ratio del disposto regolamentare citato sia quella di contenimento dell’ostruzionismo: per cui, in assenza di evidenti pratiche ostruzionistiche, la sanzione dell’inammissibilità diverrebbe priva di senso. Inoltre, ha ricordato come la decisione sugli eventuali effetti preclusivi delle deliberazioni dell’Assemblea sia di esclusiva spettanza della Presidenza, in quanto definita “inappellabile” dall’art. 97, comma 3, del regolamento. Hanno aderito a questa posizione i senn. Finocchiaro, Zanda (Ulivo), Albonetti (Rc-Se), Formisano (Misto-Idv). Se ne sono discostati i senn. Centaro, Alberti Casellati (Fi), Caruso (An), Stiffoni (Lnp), Zanoletti (Udc): questi ultimi, tra l’altro, hanno sottolineato la delicatezza politica della materia all’attenzione del Senato all’interno della cui discussione è sorta la questione interpretativa.
In conclusione, il Presidente ha confermato la scelta precedentemente assunta, affermando che, in ogni caso, essa non costituisce un “revirement traumatico” rispetto alle prassi consolidate.

a cura di Giovanni Piccirilli