Il dissenso manifestato da una Regione in seno alla Conferenza di servizi comporta la rimessione della decisione alla Conferenza Stato-RegioniTar Puglia, Lecce, sez. I, 13 agosto 2007, n. 3068

13.08.2007

Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 agosto 2007, n. 3068

Il dissenso manifestato nell’ambito di una conferenza di servizi, ex art. 14 quater, comma 3, legge n. 241/90, da un’amministrazione regionale titolare, ex art. 117, comma 3, Cost., di competenze in materia di salute e governo del territorio, determina la necessità di rimettere la decisione alla Conferenza Stato-regioni. La conferenza di servizi, anche dopo la legge n. 127/97 e il d.P.R. n. 340/2000, non ha natura di organo collegiale, ma costituisce una modalità di semplificazione dell’azione amministrativa finalizzata, nella sua accezione decisoria, alla più celere formazione di atti complessi per i quali è necessario il concorso di volontà di più amministrazioni: con la conseguenza che la deliberazione assunta a seguito di essa non può essere imputata specificamente ad un ente che vi ha partecipato (nella specie, il T.a.r. Puglia ha escluso che l’atto di impugnazione della conclusione della conferenza di servizi dovesse essere notificato alla Regione Puglia dissenziente).

* Segnalazione giurisprudenziale dell’unità di ricerca costituita presso il Centro di ricerca sulle amministazioni pubbliche “Vittorio Bachelet” nell’ambito dell’incarico affidato dal FORMEZ per la realizzazione di un Osservatorio giurisprudenziale in materia di diritto ambientale

a cura di Antonio Leo Tarasco