Confermata la validità della direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità del tabacco: sentenza della Corte di giustizia del 12 dicembre 2006, causa C-380/03, Germania c. Parlamento europeo e Consiglio

05.02.2007

Con una sentenza del 12 dicembre 2006, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Repubblica federale di Germania, con il quale veniva contestata la validità degli artt. 3 e 4 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, 2003/33/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco (in GU 2003 L 152 p. 16).
La direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dopo l’annullamento da parte della Corte di giustizia della precedente direttiva del 6 luglio 1998, 98/43/CE (in GU 1998 L 213 p. 9), relativa alla stessa materia (sentenza del 5 ottobre 2000 causa C-376/98, Germania c. Parlamento europeo e Consiglio, in Raccolta, p. I-8419).
Ai sensi dell’art. 3 della direttiva impugnata, viene consentita la pubblicità dei prodotti del tabacco a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate solo nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario. Ai sensi della stessa disposizione, è vietata qualunque altra pubblicità a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate. Inoltre, in virtù dell’art. 4 della direttiva, sono vietate tutte le forme di pubblicità radiofonica a favore dei prodotti del tabacco, e i programmi radiofonici non devono essere sponsorizzati da imprese la cui principale attività sia la fabbricazione o la vendita dei prodotti del tabacco.
Nella sentenza che qui si segnala, tra i cinque motivi fatti valere dalla ricorrente, ossia, rispettivamente, la scelta asseritamente errata dell’art. 95 CE come base giuridica, la violazione dell’art. 152 par. 4 lett c CE, la violazione dell’obbligo di motivazione, la violazione della procedura di codecisione e la violazione del principio di proporzionalità, il primo motivo riveste una particolare importanza.
La Corte di giustizia ricorda anzitutto i presupposti di applicazione dell’art. 95 par. 1 CE, sulla base del quale la direttiva impugnata è stata adottata. In virtù di tale disposizione, il Consiglio adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno. Secondo la Corte, il ricorso a questo articolo è giustificato se le divergenze tra le disposizioni normative nazionali sono tali da ostacolare le libertà fondamentali e quindi da incidere direttamente sul funzionamento del mercato interno, se l’insorgere di simili ostacoli è probabile e se la misura comunitaria da adottare ha ad oggetto la loro prevenzione. Viene ricordata anche l’ampia discrezionalità attribuita dall’art. 95 CE al legislatore comunitario in merito alla scelta della tecnica di ravvicinamento delle disposizioni nazionali (punti 36 – 43).
Successivamente, dopo aver rilevato l’esistenza di disparità tra le normative nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazione dei prodotti del tabacco al momento dell’adozione della direttiva (punti 44 – 51), la Corte valuta gli effetti di tali disparità normative, ricordando soprattutto l’importanza del mercato dei prodotti della stampa e di quello della radio, nonché l’idoneità dei provvedimenti nazionali che vietano o limitano la pubblicità dei prodotti del tabacco a pregiudicare in misura maggiore l’accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali. La Corte sottolinea anche la circostanza per cui tali provvedimenti statali limitano la possibilità, per le imprese stabilite negli Stati membri in cui essi si applicano, di proporre agli inserzionisti stabiliti in altri Stati membri spazi pubblicitari nelle loro pubblicazioni, colpendo così anche l’offerta transfrontaliera di servizi (punti 52 – 68).
Infine, la Corte verifica se gli articoli contestati dalla Repubblica federale tedesca siano effettivamente diretti alla eliminazione o alla prevenzione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi, o ancora all’eliminazione di distorsioni della concorrenza. In particolare, essa rileva, quanto all’art. 3 della direttiva, che il divieto in esso contenuto mira ad evitare che la circolazione intracomunitaria dei prodotti della stampa venga ostacolata dalle normative nazionali di un qualsiasi Stato membro. La Corte ricorda anche che i divieti stabiliti agli artt. 3 e 4 della direttiva sono comunque limitati a varie forme di pubblicità e non rappresentano un divieto di portata generale, come invece stabiliva la precedente direttiva 98/43 (punti 69 – 89).
a cura di Giacomo Gattinara