Un emendamento che il presentatore trasforma in ordine del giorno può essere fatto proprio da un altro senatore?

02.02.2007

Nella seduta pomeridiana dell’Assemblea del Senato del 21 novembre 2006, nel corso della discussione degli articoli del disegno di legge comunitaria 2006 (A.S. 1014), il Ministro delle politiche comunitarie Bonino, intervenendo sull’art. 15 del provvedimento, invita a ritirare tre articoli aggiuntivi ad esso presentati, preannunciandone l’accettazione da parte del Governo sotto forma di ordini del giorno.
I presentatori degli articoli aggiuntivi 15.02 (Silvestri ed altri), 15.03 (Sodano ed altri) e 15.04 (Ferrante ed altri) accettano la trasformazione in ordine del giorno.
Intervengono successivamente dapprima il sen. Novi (Fi) e quindi il sen. Castelli (Lnp), chiedendo di fare propri gli articoli aggiuntivi citati e di porli in votazione. Il presidente Marini risponde che la decisione sulla trasformazione in ordini del giorno è stata già presa e che non è possibile tornare indietro.
Segue un dibattito aperto dall’intervento del sen. Storace (An) che si richiama all’art. 102, comma 6, del Regolamento, secondo cui gli emendamenti ritirati o che dovrebbero essere dichiarati decaduti per l’assenza del proponente possono essere fatti propri da altri senatori. Secondo l’opinione del sen. Storace ciò dovrebbe essere possibile anche nel caso in cui, a norma dell’art. 95, comma 7, del Regolamento, il presentatore ne chieda la trasformazione in ordine del giorno.
Sul punto interviene anche il sen. D’Onofrio (Udc), che evidenzia come la trasformazione dell’emendamento in ordine del giorno da parte dei presentatori discenda, in questo caso, da una logica interna alla dialettica tra Governo e maggioranza e alla disciplina che questa si impone. Impedendo ad altri senatori di far propri gli emendamenti in questione si sottometterebbe a questa dinamica anche l’opposizione parlamentare.
Replica in seguito il sen. Villone (Ulivo), sottolineando la differenza tra trasformazione in ordine del giorno e ritiro dell’emendamento, marcata soprattutto dal permanere, nel primo caso, della titolarità del testo in capo al presentatore, che dispone egli solo della propria iniziativa politica.
Nel dibattito seguente il sen. Schifani invita il presidente ad investire la Giunta per il regolamento della questione interpretativa tra le due disposizioni richiamate, stante il fatto che, ove si volesse precludere la possibilità di far proprio un emendamento che il presentatore intende trasformare in ordine del giorno, ciò dovrebbe risultare più chiaramente dalle norme regolamentari.
Il Presidente Marini accoglie la possibilità di investire la Giunta sull’interpretazione della norma regolamentare, ma chiarisce come, con la trasformazione sotto forma di ordine del giorno non si proceda ad un ritiro dell’emendamento, divenendo esso qualcosa di diverso dall’emendamento originario.

a cura di Giovanni Piccirilli