E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2007 il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6: “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004)”.
Il tanto atteso decreto di modifica del dlgs 163/2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2007.
Più tiepido rispetto alle annunciate modifiche, il decreto legislativo sposta in avanti l’entrata in vigore di alcuni degli istituti già rinviati al primo febbraio 2007 per effetto del decreto legge 173/2006.
Tra la novità più importanti, la modifica dell’art. 10, con la comma 5, in materia di Responsabile del Procedimento che consente di superare radicalmente la impostazione iniziale della norma in cui veniva richiesto che, in ogni caso, il RUP fosse un dipendente di ruolo.
La modifica introdotta è il frutto delle numerose istanze avanzate dai piccoli comuni, i quali in assenza all’interno del proprio organico di dipendenti di ruolo con competenze specifiche, chiedevano indicazioni in merito.
La rettifica alla norma è stata invero preceduta da una interrogazione parlamentare, cui veniva data risposta assolutamente possibilista circa la possibilità di ricorrere alla stipula di contratti a termine per ovviare alle lamentate carenze di organico.
Trattandosi tuttavia di una soluzione che si poneva in evidente contrasto con quanto prescritto dall’art.91, comma8, del Codice, la scelta effettuata con il decreto legislativo n.6/2007 rappresenta una via mediata tra due diverse istanze: quella di garantire che il RUP sia, nello spirito della legge 241/90 l’interlocutore dell’operatore economico che contratta con l’Amministrazione e quella di far fronte alle esigenze di organico delle piccole amministrazioni.
Il decreto ha rinunciato a modificare l’istituto dell’avvalimento nei termini in cui era stata preannunciata l’intenzione del Ministro Di Pietro di cancellare buona parte dell’istituto in barba alle disposizioni comunitarie.
La modifica ha riguardato invece solo la sostituzione del comma 10 dell’art. 49, con la previsione della possibilità da parte dell’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.