Rivalutazione dei contributi versati – Corte costituzionale, 19 gennaio 2007, n. 3

01.01.2007

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, contestato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, primo e secondo comma, Cost., nella parte in cui, in relazione alla rivalutazione dei contributi versati nell’assicurazione facoltativa ex Titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e alla rivalutazione dei contributi versati alla cassa “Mutualità pensioni” di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, prevede la decorrenza dal 1° gennaio 2001 degli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. La ragionevolezza della norma deve essere valutata in relazione all’intervento legislativo complessivo, nel quale la decorrenza degli incrementi dei ratei di pensione rappresenta uno solo degli aspetti da esaminare, insieme al criterio di adeguamento del valore nominale del contributi e all’estensione temporale del periodo per il quale è stata imposta la sua applicazione: sotto questo profilo, le opzioni del legislatore sono tali da consentire, per il futuro, la piena corrispondenza del valore dei contributi versati agli incrementi del costo della vita, con innegabile vantaggio per gli iscritti all’assicurazione facoltativa e alla “Mutualità pensioni”. La gravosità per l’erario di tali scelte e la necessità del legislatore di tener conto del quadro della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie rendono non irragionevole la fissazione al 1° gennaio 2001 della decorrenza degli incrementi pensionistici, limitazione adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall’estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.

a cura di Vincenzo Antonelli


Scarica documento