La Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario della legge 117/88: sentenza del 13 giugno 2006, causa C-173/03, Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA c. Repubblica italiana

07.07.2006

La Corte di giustizia conferma il principio della responsabilità extracontrattuale degli Stati membri per violazione del diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale nazionale, principio affermato nella sentenza Köbler (sentenza 30 settembre 2003, causa C-224/01, Racc. pag. I-10239).
La Corte risolve anche la questione sollevata dal giudice del rinvio e relativa alla compatibilità con il diritto comunitario dei limiti previsti alla possibilità di far valere tale responsabilità all’art. 2 della legge 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati (in GURI n. 88 del 15 aprile 1988 pag. 3). L’art. 2 di tale legge stabilisce che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni, ma in base a tale disposizione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
Secondo la Corte, pur essendo necessario in tali casi limitare la responsabilità dello Stato per la specificità della funzione giudiziaria e per le esigenze di certezza del diritto, il diritto comunitario osta a una norma che escluda tale responsabilità in ragione del fatto che la violazione del diritto comunitario da parte del giudice, in particolare del giudice di ultimo grado, deriva da un’interpretazione delle norme di diritto: l’interpretazione di tali norme rientra nell’essenza stessa dell’attività giurisdizionale (punti 33-36). Analogamente, secondo la Corte, il diritto comunitario osta ad un’esclusione generale della responsabilità dello Stato quando la violazione del diritto comunitario da parte del giudice risulti da una valutazione dei fatti e delle prove, poiché questa valutazione costituisce un altro aspetto essenziale dell’attività giurisdizionale e tale esclusione priverebbe di ogni forma di tutela i privati, soprattutto quando la violazione del diritto comunitario è imputabile ad un organo giurisdizionale di ultima istanza (punti 37-41).
Infine, quanto alla limitazione contenuta nell’art. 2 della legge 177/88 per cui la responsabilità dello Stato sussiste nei casi di dolo o colpa grave, la Corte non nega l’esigenza per gli Stati membri di precisare i criteri in presenza dei quali tale responsabilità possa sorgere, soprattutto a fronte di una violazione del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale di ultimo grado. Tuttavia, tale limitazione ai casi di dolo o colpa grave viene ritenuta incompatibile con il diritto comunitario se porta ad escludere la sussistenza della responsabilità dello Stato membro interessato quando essa si può invece ritenere sussistente in base ai seguenti criteri, precisati dalla Corte per definire la fattispecie della violazione manifesta del diritto comunitario ai punti 53-56 della sentenza Köbler: il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, il carattere intenzionale della violazione, il carattere scusabile o inescusabile dell’errore di diritto commesso, la posizione adottata eventualmente da un’istituzione comunitaria, la mancata osservanza da parte dell’organo giurisdizionale di cui trattasi dell’obbligo di sollevare la questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo comma, CE; inoltre, la violazione manifesta del diritto comunitario viene presunta quando la decisione interessata interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (punti 32 e 43).
Qualora sia soddisfatta la condizione della violazione manifesta del diritto comunitario, il diritto al risarcimento del danno sorge quando, secondo la Corte, la norma comunitaria violata è preordinata a conferire diritti ai singoli ed esiste un nesso di causalità tra la violazione commessa dal giudice nazionale e il danno subito dall’interessato, ossia quando sono soddisfatte le altre due condizioni affermate nella giurisprudenza comunitaria e relative alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per violazione del diritto comunitario.

a cura di Giacomo Gattinara