Il mercato dei farmaci rimborsabili dal SSN non è concorrenziale: legittimi gli sconti aggiuntivi a carico delle aziende farmaceutiche

07.07.2006

Corte costituzionale, 7 luglio 2006 n. 279

Tipo di giudizio:
Questione di legittimità costituzionale in via incidentale sollevata dal Giudice di pace di Borgo San Lorenzo

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 48, comma 5, lett. f) del decreto legge n. 269 del 2003 – che attribuisce all’AIFA il compito di procedere, in caso di superamento del tetto di spesa farmaceutica programmato, a ridefinire le quote di spettanza al produttore, fino a copertura del 60% dello sfondamento – e dell’art. 1, comma 3 del d.l. 24 giugno 2004, n. 156, che, in considerazione dell’avvenuto sfondamento, nell’anno 2004, ha stabilito che il relativo ripiano deve effettuarsi attraverso l’imposizione al produttore di uno sconto aggiuntivo sul prezzo dei farmaci pari al 4,12% del prezzo di vendita al pubblico.
A detta del rimettente, le suddette norme sarebbero irragionevoli ed irrazionali, imponendo un sacrificio ad un solo soggetto della filiera del farmaco, e lederebbero l’art. 41 Cost., vincolando le aziende ad un prezzo non remunerativo.

Argomentazioni della Corte:
Ricostruendo gli interventi legislativi attinenti la materia del prezzo dei farmaci, la Corte osserva come fin dal 1997 il margine di ricavo dei soggetti della filiera sul prezzo dei farmaci rimborsati dal SSn sia stato fissato per legge al fine di assicurare l’assistenza farmaceutica pubblica nella misura più ampia consentita dalle disponibilità di bilancio.
Le medesime esigenze assistenziali hanno reso necessario l’imposizione di un ulteriore sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci di fascia “A” a carico delle aziende farmaceutiche, sicché risulta infondata l’accusa di irrazionalità.
Nemmeno potrebbe ravvisarsi un problema di irragionevolezza, ove si consideri che i produttori ricoprono una posizione peculiare nella filiera del farmaco o che, comunque, l’imposizione dello sconto aggiuntivo rappresenta una misura temporanea che tiene conto dei costi di produzione e di commercializzazione dei farmaci.
Anche in relazione alle censure riferite all’art. 41 Cost., la Corte ribadisce che il comparto dei farmaci di fascia A non costituisce mercato concorrenziale, in quanto contraddistinto da penetranti poteri di regolamentazione da parte dello Stato. Per queste ragioni, il sacrificio imposto ai produttori non configura un’illegittima lesione della libertà economica, anche perché la compressione della sfera dell’autonomia privata è legittima quando si riveli preordinata a consentire il soddisfacimento contestuale di una pluralità di interessi costituzionalmente rilevanti.

Decisione della Corte:
La Corte giudica non fondata (pure in un contesto normativo suscettibile di essere migliorato) la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente.

a cura di Elena Griglio