Sulla perentorietà del termine per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale

03.03.2006

Corte costituzionale, 3 marzo 2006 n. 80

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale sollevato dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso le Regioni Lazio, Liguria, Veneto e Calabria

Norme impugnate e parametri di riferimento:
Il ricorrente ha impugnato l’art. 1, comma 7, della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003 n. 5, l’art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003 n. 17, l’art. 3 della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004 n. 30, l’art. 1, comma 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004 n. 36, l’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005 n. 8 per contrasto con l’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione.
Tutte le disposizioni regionali impugnate sono accomunate dall’introduzione, seppure in forme diverse, di proroghe degli affidamenti preesistenti (o di alcuni di essi) rispetto al termine ultimo, previsto dal legislatore statale, per l’entrata in vigore del nuovo regime di affidamento di tutti i servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure ad evidenza pubblica.

Argomentazioni della Corte:
La Corte ricostruisce preliminarmente la disciplina statale vigente in materia di trasporto pubblico locale, riferendosi, in particolare, all’art. 18, comma 3-bis del d.lgs. n. 422 del 1997, che determina il termine ultimo entro cui le Regioni possono mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari di servizi di trasporto pubblico locale, stabilendo che al suo scadere tutti i servizi dovranno essere affidati esclusivamente tramite procedure concorsuali. Per tale periodo transitorio, le Regioni sono obbligate a procedere all’affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali. Con successivi interventi normativi, il termine ultimo del periodo transitorio, originariamente fissato al 31 dicembre 2003, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006, con il riconoscimento della possibilità per le Regioni di introdurre, a determinate condizioni, alcuni tipi di proroga dell’affidamento, fino ad un massimo di altri dodici mesi.
Puntualizzato che al settore del trasporto pubblico locale si applica tale speciale disciplina e non quella dell’art. 113, comma 15-bis del t.u. degli enti locali (che fissa al 31 dicembre 2006 la data ultima per la cessazione delle precedenti concessioni in materia di servizi pubblici locali), la Corte attribuisce al termine ultimo di cui sopra valore perentorio ed inderogabile, in quanto funzionale a garantire la liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto pubblico locale.
Ai sensi del nuovo art. 117, l’art. 18, co. 3 bis del d.lgs. n. 422 del 1997 è infatti riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, né può sostenersi che la riconducibilità della disciplina del trasporto pubblico locale ad una materia legislativa regionale residuale possa consentire alle Regioni di modificare secondo ragionevolezza le disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza.

Decisione della Corte:
Dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità riferite alla legge della Regione Lazio 3 marzo 2003 n. 5, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, della legge della Regione Liguria 17 giugno 2003, n. 17, dell’art. 3, co. 1, della legge della Regione Veneto 26 novembre 2004, n. 30, dell’art. 1, co. 11, lettere b) e f), della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2004 n. 36, dell’art. 25 della legge della Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8.

Giurisprudenza richiamata:
– sull’ampiezza della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza: Corte costituzionale, sent. n. 272 del 2004

a cura di Elena Griglio