Il conferimento dell’incarico dirigenziale di secondo livello del ruolo sanitario (ex art. 15 ter, commi 2 e 3, d.lgs. n. 502/92) non configura una procedura concorsuale assoggettata al regime pubblicistico. La fattispecie “difetta, infatti, dell’aspetto più qualificante della procedura concorsuale, consistente nello svolgimento di prove selettive all’esito delle quali viene formata la graduatoria finale, con l’individuazione del candidato vincitore del concorso ed avente quindi diritto al posto”.
La commissione cui è demandato il compito di verificare i requisiti d’idoneità dei candidati a ricoprire un determinato incarico, non attribuisce punteggi né forma una graduatoria, ma predispone un elenco da sottoporre al direttore generale dell’azienda sanitaria locale. Quest’ultimo, nell’ambito dei nominativi individuati dalla commissione stessa, conferirà l’incarico dirigenziale, nell’esercizio dei poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/01), “sulla base di una scelta di carattere fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale.”
Le eventuali controversie insorte per il conferimento dell’incarico dirigenziale rientrano nella competenza del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro.