C’è incompatibilità tra la funzione di deputato e la funzione di rappresentanza del Governo in Commissione?

14.11.2005

Nella seduta della II Commissione Giustizia della Camera dei deputati del 13 luglio 2005, nel corso dell’esame in sede referente del disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario (C. 4636-bis-D), il deputato Buemi (Misto-SDI-US) ritiene che il sottosegretario alla giustizia Valentino (AN), in quanto membro del Governo, non possa votare in Commissione.
Il presidente della II Commissione Pecorella precisa che il sottosegretario partecipa alle votazioni in sostituzione del deputato Cardiello (AN) del medesimo gruppo politico, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del regolamento, che consente ad un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione di essere sostituito, per l’intero corso della seduta, “da un collega del suo stesso Gruppo appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica”.
L’on. Pisapia (RC) ribatte dichiarando che tale articolo del regolamento va inteso nel senso che i membri del Governo in carica non possono sostituire altri deputati del medesimo gruppo nella seduta in cui i primi sono chiamati ad agire in funzione di rappresentanti del Governo.
Il presidente della II Commissione ritiene infondata la questione regolamentare sollevata, in quanto il regolamento non pone nessuna limitazione alle possibilità che un membro della Commissione possa essere sostituito da un deputato dello stesso gruppo facente parte del Governo in carica. L’unica limitazione esplicita del regolamento attiene infatti all’impossibilità di sostituzione nel caso in cui il rappresentante del Governo appartenga alla medesima Commissione del deputato da sostituire, circostanza diversa da quella in esame in quanto il sottosegretario Valentino è membro non della II ma della IX Commissione.

a cura di Rosella Di Cesare