TAR Lombardia, Milano, sez. III, 11/11/2005 n. 3969: Gare per affidamento della gestione dei servizi di TPL, periodo transitorio e (moratoria del) divieto di partecipazione alle gare per gli affidatari diretti.

11.11.2005

Alle gare previste dal comma 5, dell’articolo 113 del D.lgs 267/2000 per il conferimento della titolarità delle gestioni a società di capitali non sono ammesse a partecipare – in virtù del comma 6 dello stesso articolo 113 – le società che, in Italia e all’estero, gestiscono a qualunque titolo servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di procedure non ad evidenza pubblica, o per effetto dei relativi rinnovi. Il divieto è esteso anche alle società controllate o collegate, alle loro controllanti, nonché alle società controllate o collegate con queste ultime.
La portata precettiva di detto divieto è stata allineata alle corrispondenti previsioni contenute nelle normative di settore (art.18 D.Lgs. n.422/97 per i servizi di trasporto locale), che prevedono un periodo di transizione al nuovo regime, nel corso del quale permangono le concessioni in essere e i loro titolari sono ammessi a partecipare, nello specifico settore in cui operano, alle gare indette per l’affidamento dei servizi pubblici locali.
Con riguardo al periodo transitorio, il sistema normativo dettato per le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale ha affidato alle Regioni il compito di definirne la durata, in modo uniforme nel territorio regionale, prevedendo con l’art.18 comma 3 bis D.Lgs. n.422/97 e con l’art.11 terzo comma legge n. 166/02, che lo stesso dovesse comunque concludersi entro il 31 dicembre 2005.
L’articolo 4, comma 234, della legge n. 350/03, aggiungendo il comma 15 quater all’articolo 113, ha differito l’applicabilità del divieto al 1° gennaio 2007, facendo comunque salva, anche dopo la scadenza di tale termine, la possibilità per gli affidatari diretti di prendere parte alle prime gare indette dopo il periodo transitorio ed aventi ad oggetto gli stessi servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa.
In tale prospettiva, quindi, il giudice amministrativo ha osservato che soltanto “dopo la scadenza del periodo transitorio e nel regime di piena operatività della riforma, le società che ancora gestiscono servizi pubblici in affidamento diretto non possono essere ammesse alle gare indette per l’aggiudicazione di servizi diversi dal settore e dal territorio in cui le stesse operano, ma possono partecipare soltanto alla prima gara che venga indetta per il conferimento del medesimo servizio in precedenza esercito dalla stessa concessionaria”. Di contro, “la moratoria al divieto di cui al c. 6 dell’art. 113 trova piena applicazione durante il periodo transitorio e riguarda le società affidatarie dirette di servizi pubblici anche in settori diversi da quello oggetto di gara, e le società controllate o collegate, nonché quelle controllanti ovvero controllate o collegate con la medesima controllante”.

In definitiva, quindi, il giudice amministrativo ha affermato il principio in base al quale, durante il periodo transitorio, non devono essere escluse dalle gare per l’affidamento dei servizi di TPL le società che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di procedure non ad evidenza pubblica, o per effetto dei relativi rinnovi.

a cura di Luigi Alla


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