Problematiche connesse alle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione

24.06.2005

1. Nell’impianto della legge 11 febbraio 1994 n.109, meglio nota come “Legge Merloni”, la progettazione assume un ruolo di assoluta centralità determinato dalla chiara percezione che la possibilità di contenere i frequenti fenomeni degenerativi relativi alla fase di esecuzione del contratto di appalto sia strettamente connessa alla compiuta definizione da parte della stazione appaltante dei lavori da realizzare.
Si era, infatti, potuto constatare come la maggior parte degli episodi di corruzione che avevano caratterizzato il mercato degli appalti pubblici negli anni ottanta, fossero dipesi dalla commistione dei ruoli di progettista ed esecutore in capo al medesimo soggetto appaltatore, con conseguente impossibilità di scindere competenze, ruoli e, soprattutto, responsabilità nel caso in cui una cattiva progettazione dell’opera avesse determinato la necessità di apportare perizie di variante, illegittime sospensioni dei lavori, maggiori oneri e ritardi nella esecuzione.
Tanta consapevolezza ha spinto ad una netta separazione tra progettazione ed esecuzione, mediante l’affidamento delle rispettive attività a due soggetti distinti: l’amministrazione da un lato e l’appaltatore dall’altro.

di Dover Scalera


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