Giustizia penale: il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie richiede il rafforzamento della fiducia reciproca tra gli Stati membri

24.05.2005

Ieri la Commissione ha adottato e trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione sul “reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie in materia penale e il rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati membri”. La comunicazione sviluppa uno dei messaggi cardine del piano di azione adottato il 10 maggio scorso per l’attuazione del “programma dell’Aia”: il rafforzamento della reciproca fiducia.
“Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni” ha dichiarato il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile per la Giustizia, la libertà e la sicurezza, “resta la pietra angolare della cooperazione giudiziaria, tuttavia la reciproca fiducia tra gli Stati membri ne costituisce il necessario complemento, la chiave del suo corretto funzionamento. La fiducia non può essere imposta da nessuno; essa deve essere costruita giorno per giorno”.
Dopo che il mandato d’arresto europeo è stato adottato e attuato con ampio successo, occorre ora procedere all’adozione di una serie di misure al fine di attuare il principio del reciproco riconoscimento in ogni singola fase del procedimento penale, sia prima del processo (raccolta delle prove, alternative alla detenzione cautelare) che dopo (casellario giudiziario, esecuzione in uno Stato membro di una condanna pronunciata in un altro Stato membro, interdizioni).
Le prime applicazioni del principio del reciproco riconoscimento, in particolare l’attuazione del mandato di arresto europeo, provano che la fiducia, che ne costituisce la condizione essenziale, non può essere data per acquisita. Per rafforzare la reciproca fiducia la comunicazione individua due direttrici di azione: da una parte, una serie di provvedimenti legislativi di armonizzazione del diritto processuale penale, incentrati sulla tutela dei diritti individuali (presunzione d’innocenza, modalità di raccolta delle prove, decisioni in contumacia) e sul chiarimento dei criteri di competenza giurisdizionale quando diversi Stati membri possono intervenire in uno stesso caso; dall’altra, un’azione di carattere più pratico, intesa al potenziamento della formazione degli operatori di giustizia, al rafforzamento dei meccanismi di valutazione e al sostegno alla messa in rete degli operatori di giustizia per favorire l’emergere di una vera “cultura giudiziaria europea”, auspicata dal programma dell’Aia.

a cura di Antonio Barreca