Nella seduta dell’Assemblea della Camera del 2 marzo 2005, con riferimento all’AC 2436 Armani e altri, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione”, l’on Boccia (Margh-U) avanza la richiesta di voto segreto sull’articolo 28, relativo alla durata della carica del Governatore della Banca d’Italia. Il Presidente interpreta tale richiesta come invito a rispettare l’obbligo di votazioni a scrutinio segreto previsto dal regolamento con riferimento non all’articolo 49, comma 1, ma all’articolo 51 del regolamento. La richiesta, infatti, si basa sulla presunta certezza che la norma in questione abbia il carattere di votazione riguardante le persone, per cui tecnicamente si discute dell’applicazione l’articolo 51 del regolamento della Camera.
La Presidenza tuttavia non ritiene fondata tale affermazione, e richiama i criteri interpretativi individuati dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 7 marzo 2002: le votazioni riguardanti persone attengono alle elezioni da parte dell’Assemblea o delle Commissioni; alle dimissioni di deputati; alle autorizzazioni a procedere per reati ministeriali; ai pareri resi in Commissione sulle proposte di nomina del Governo. Inoltre, il Presidente precisa che la deliberazione oggetto della richiesta ha carattere legislativo, in quanto volta a disciplinare la durata di un ufficio pubblico e come tale non rientra nella fattispecie di “votazioni riguardanti persone”.
Quella sulla norma che fissa la durata in carica del Governatore della Banca d’Italia è una votazione riguardante persone?
20.04.2005