Nella seduta dell’Assemblea  della Camera del 3 marzo 2005, con riferimento all’AC 2436 Armani e  altri, “Riforma della vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi  pensione”, la Presidenza comunica la richiesta di scrutinio segreto  sull’art. 30 e sui relativi emendamenti. La disposizione in esame è  volta a modificare gli elementi costitutivi dei reati previsti dagli  articoli 2621 (relativo alle false comunicazioni sociali) e 2622 del  codice civile (relativo alle false comunicazioni sociali in danno dei  soci creditori), intervenendo anche sulle relative sanzioni. 
Il  Presidente, nell’accogliere tale richiesta, richiama i criteri  interpretativi adottati dalla Giunta per il regolamento nella seduta del  7 marzo 2002, con riferimento all’ammissibilità del voto segreto sulle  norme che introducono o modificano nuove fattispecie di reato. In questi  casi, le norme sono suscettibili di incidere direttamente sul principio  di legalità di cui all’articolo 25 della Costituzione,  indipendentemente dalle eventuali conseguenze favorevoli o meno per il  reo. Inoltre, lo scrutinio segreto può trovare applicazione con  riferimento a norme che modificano gli elementi costitutivi del reato,  che attengono cioè agli aspetti soggettivi, oggettivi, alla  qualificazione del fatto come reato, all’antigiuridicità e alla  colpevolezza. 
Pertanto, la Presidenza ritiene che l’articolo in  questione e gli emendamenti ad esso correlati rientrino nelle  fattispecie sopra descritte, ad eccezione degli emendamenti Giordano  30.205 e 30.203, i quali, incidendo esclusivamente sulle condizioni di  procedibilità del reato di cui all’articolo 2622 del codice civile,  devono essere votati a scrutinio palese.
Può essere chiesto il voto segreto sulle norme che incidono sugli elementi costitutivi del reato e delle pene?
20.04.2005