Settori speciali: è illegittimo richiedere alcune referenze solo ad una delle imprese dell’ATITAR Lombardia, Brescia, ord. 11 marzo 2005, n. 334

11.03.2005

Il TAR Lombardia, con l’ordinanza segnalata, ha dichiarato illegittimo un bando di gara nella parte in cui impone la concentrazione in capo alla mandataria della maggior parte delle referenze dell’A.T.I. costituenda.

Secondo il giudice lombardo, infatti, “questa soluzione appare in contrasto con i principi comunitari che al contrario impongono di valutare le referenze con riferimento all’intera ATI (art. 54 commi 5 e 6 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/17/CE, e art. 47 comma 3 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE). Benché le nuove direttive comunitarie 2004/18/Ce e 2004/17/Ce non siano ancora state recepite e non sia ancora scaduto il termine di recepimento, le disposizioni richiamate possono considerarsi applicabili in quanto ricognitive di principi della materia, in parte già accertati dalla giurisprudenza comunitaria (C. Giust. 2.12.1999 C-176/98)”.

In definitiva, dunque, con la presente ordinanza è stata ordinata la disapplicazione del bando di gara nella parte in cui contrasta con norme comunitarie sufficientemente puntuali e dell’art. 23 comma 12 del d.lgs. n. 158/1995, nella parte in cui consente ai soggetti aggiudicatori di richiedere alcune referenze a una sola delle imprese dell’ATI, avendo rilevanza, a tal fine, la qualificazione complessiva dell’intera A.T.I..

a cura di Sergio Caracciolo


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