La calendarizzazione di una mozione di sfiducia ad un singolo ministro deve essere preceduta da una verifica, da parte del Presidente della Camera, sulla corretta individuazione di una responsabilità individuale?

24.02.2005

Nel corso della seduta del 16 febbraio 2005, la Camera discute e vota, respingendola, una mozione di sfiducia, presentata ai sensi dell’art. 115, c. 3 del regolamento, nei confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi. Il Presidente del Consiglio, intervenendo nella discussione, sottolinea come la Presidenza della Camera, nel ritenere ammissibile la mozione, abbia dato ampio spazio ad ogni forma di controllo democratico sull’attività del Governo ma non abbia interpretato correttamente i confini della sfiducia individuale, così come precisati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 7 del 1996: questa richiederebbe infatti un operato del singolo ministro che «lo distingua e lo isoli dalla responsabilità correlata all’azione politica del Governo nella sua collegialità», mentre ciò non accadrebbe nel caso di specie, in cui la chiamata in causa del Ministro Lunardi, essendo legata ad eventi atmosferici, avrebbe carattere meramente strumentale.
Il punto è ripreso ed integrato dall’onorevole Filippo Mancuso (Misto), il quale, intervenendo sulla mozione in discussione, sostiene che nel caso di specie non sussista alcuna “specialità” delle competenze del Ministro, come accade invece per il Ministro della giustizia, che è espressamente richiamato dall’art. 107 della Costituzione e ricorda che la legge n. 400 del 1988 consente al Presidente del Consiglio di contestare l’agire di un singolo ministro.
Il Presidente della Camera, intervenendo subito dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, si limita a precisare che la calendarizzazione della mozione di sfiducia presentata nei confronti del ministro Lunardi non è stato un atto di liberalità della Presidenza della Camera verso l’opposizione, ma l’adempimento di un dovere istituzionale.

a cura di Piero Gambale