Il 16 ottobre u.s. il Presidente del Senato ha trasmesso a quello della  Camera il disegno di legge, ora all’esame dei deputati, n. 1798-D,  concernente la “delega al Governo per il riordino, il coordinamento e  l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di  diretta applicazione”.
Il disegno di legge in argomento ha, non  poco, animato il dibattito politico nello scorso mese di ottobre a  causa, fondamentalmente, di due motivi: l’apposizione della questione di  fiducia da parte del Governo ai fini della sua approvazione da parte  dell’aula di Palazzo Madama e la presenza, in esso, di disposizioni che  hanno costituito la naturale prosecuzione della politica dei condoni,  che sembrava aver raggiunto il suo apice con il d.l. 30 settembre 2003,  n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, disciplinante il  c.d. “terzo condono edilizio” (che la Corte Costituzionale ha avuto modo  di correggere, in parte, con la sentenza 28 giugno 2004, n. 196).  Alcune disposizioni della delega vanno, altresì, a modificare due  articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. lgs. 22  gennaio 2004, n. 42, introducendo, anche in tale contesto, un vero e  proprio condono per le opere realizzate su aree o immobili soggetti a  vincoli paesaggistici senza la necessaria autorizzazione o in violazione  di essa.
L’iter parlamentare del disegno di legge de quo è stato al  quanto tormentato se si considera che sono, oramai, più di due anni che  le due assemblee parlamentari si rinviano a vicenda il testo dello  stesso apportando continuamente modifiche.
Altro indice dell’estrema  rilevanza che riveste l’approvazione del disegno legge in argomento è  il fatto che il Ministro proponente (dell’Ambiente e della tutela del  territorio) ha licenziato il testo normativo di concerto con altri dieci  ministri della Repubblica, dei quali 4 senza portafogli (Funzione  pubblica, Affari regionali, Politiche comunitarie e Innovazione e  tecnologie).
Al fine di rendere “più agevole” il percorso di  approvazione della delega in materia ambientale si è scelto l’escamotage  dell’articolo unico composto di ben 54 commi.
Per il futuro, in  caso di approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati, è  previsto un super lavoro per l’Ufficio legislativo del Ministero  dell’Ambiente, atteso il gran numero di decreti legislativi previsti  nella delega.
In nome della razionalizzazione della normativa in  materia di ambiente e nel pieno rispetto della filosofia di  semplificazione del sistema legislativo, il comma 1 del disegno di legge  prevede non solo la semplice possibilità di adottare decreti  legislativi, ma anche quella di addivenire alla redazione di appositi  testi unici nei settori cardine della materia normata: gestione dei  rifiuti, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, gestione  delle aree protette ed interventi di protezione di specie di flora e  fauna protette, tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente,  razionalizzazione delle procedure per la valutazione di impatto  ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per  l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC), nonché in ordine alla  tutela dell’aria, con particolare riferimento alla riduzione delle  emissioni nell’atmosfera.
Alla delega è assegnato un termine di  effettuazione di due anni, mentre i decreti legislativi in argomento  dovranno essere adottati del Ministro dell’ambiente e della tutela del  territorio di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il  responsabile per le politiche comunitarie e con gli altri ministri  interessati. È, altresì, previsto il parere della Conferenza unificata  Stato, regioni, autonomie locali.
Ancora da rilevare è quanto  previsto al comma 5 dell’articolo unico, ove è prescritta per i testi  dei decreti legislativi da adottare, oltre all’analisi  tecnico-normativa, l’analisi dell’impatto della regolamentazione,  procedure strumentali all’espressione del parere da parte delle  competenti Commissioni parlamentari.
I limiti iscritti nella delega  che il Governo dovrà rispettare nella redazione dei decreti legislativi  concernono, soprattutto la garanzia della salvaguardia, della tutela e  del miglioramento della qualità dell’ambiente, anche attraverso una più  accorta utilizzazione delle risorse naturali, nel pieno rispetto delle  norme internazionali in materia, in particolare con riferimento a quanto  disposto dall’art. 174 Trattato CE.
La tutela dell’ambiente non può  non avere come presupposto necessario un adeguato sistema di controlli e  la relativa certezza delle sanzioni, tutto in armonia con le direttive  comunitarie impartite dall’Unione europea tanto in materia ambientale,  quanto a garanzia del rispetto della regole sulla concorrenza che devono  impedire eventuali fenomeni di distorsione nella competitività dei  sistemi territoriali. A tal proposito la delega si ispira proprio ai  dettami di fonte comunitaria inerenti l’affermazione dei principi di  prevenzione e di precauzione, in connessione con la riduzione degli  inquinamenti ed in ottemperanza del principio «chi inquina paga».
Anche  sotto il profilo della tecnica legislativa, sicuramente singolari  appaiono le modifiche apportate dal Senato ai commi dal 32 al 39 del  disegno di legge, che racchiudono, inoltre, proprio le disposizioni in  materia di “condono paesaggistico” che tanto hanno fatto discutere.  Innanzitutto, al comma 32, viene disposta una vera e propria diffida al  Comune di Bari, da parte del Ministero per i beni e le attività  culturali, in ordine alla demolizione di immobili abusivi localizzati in  una località denominata Punta Perrotti, già confiscati a favore del  succitato Comune a seguito di sentenza penale passata in giudicato. Ove  dovesse persistere l’inottemperanza da parte dell’ente locale, la norma  prevede l’esercizio del potere sostitutivo da parte della regione  Puglia, ed in costanza di un eventuale inerzia anche di quest’ultima, il  Direttore generale per i beni architettonici del citato Ministero è  competente, in via sostitutiva, all’espletamento delle procedure di  demolizione avvalendosi delle strutture tecniche del Ministero della  Difesa, previa convenzione. Quanto descritto non sembra propriamente  avere i riconosciuti caratteri della generalità e astrattezza che  dovrebbero caratterizzare i provvedimenti normativi, e ciò sembra poter  far concludere di trovarsi dinnanzi alla disposizione di una “legge  provvedimento”, addirittura inserita in un comma dell’articolo unico  costituente una delega al Governo per l’emanazione di decreti  legislativi e testi unici! Di completamento al procedimento sopra  illustrato sono i successivi commi 33 e 34 del disegno di legge.
Il  comma 37 dell’articolo unico ha costituito il più aspro terreno di  scontro tra maggioranza e opposizione, al momento del voto di Palazzo  Madama. Tale disposizione, infatti, estende sino al 31 gennaio 2005 il  termine per “sanare” eventuali abusi edilizi realizzati entro il 30  settembre 2004, in violazione della normativa posta a tutela dei beni  paesaggistici. La norma si riferisce ai lavori compiuti su beni  paesaggistici effettuati senza la prescritta autorizzazione o in  difformità di essa. La “redenzione” è possibile solo ove i materiali  utilizzati per la realizzazione abusiva dell’opera risultino essere  comunque compatibili con il contesto paesaggistico e previo il pagamento  di due sanzioni pecuniarie: quella prevista dall’art. 167 del d. lgs n.  42/2004 (maggiorata da un terzo alla metà) ed una aggiuntiva  determinata dall’autorità amministrativa competente, comunque compresa  tra tremila e cinquantamila euro.
Tra le altre disposizioni della  delega, particolarmente interessanti risultano essere quelle iscritte a  tutela della promozione dell’informazione ai consumatori in ordine  all’impatto ambientale conseguente dalla produzione e smaltimento di  prodotti che possono causare inquinamento atmosferico (comma 9, punto 5)  e quelle autorizzanti uno stanziamento di fondi per realizzare campagne  di comunicazione istituzionale atte a diffondere la conoscenza e  sensibilizzare l’opinione pubblica in merito alle modifiche legislative  concernenti l’attuazione di quanto previsto dalla legge delega (comma  16).
Il procedimento di adozione dei suddetti decreti legislativi  sarà caratterizzato dalla partecipazione attiva (consultiva) alle fasi  preparatorie di organizzazioni sindacali e imprenditoriali e delle  associazioni nazionali riconosciute per la tutela ambientale e per la  tutela dei consumatori (comma 14).
Il disegno di legge delega in materia ambientale
15.11.2004