Delle molteplici censure prospettate dalle regioni speciali nei cinque ricorsi promossi contro la legge La Loggia, solo due sono state quelle accolte dalla Corte, che ha di fatto confermato nella sua interezza l’impianto della legge. Le declaratorie di illegittimità costituzionale sono infatti circoscritte ai commi 5 e 6 dell’articolo 1, in materia di ricognizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente (sent. 280/04) e al comma 6 dell’articolo 10, in materia di Commissariati di Governo di Trento e Bolzano (sent. 236/04). |
La Corte salva la legge La Loggia
27.09.2004