I servizi Internet all’interno degli esercizi pubblici

09.09.2004

L’esercizio pubblico è un’attività svolta in modo imprenditoriale, con la quale si offrono al pubblico prestazioni d’opera e servizi die­tro corrispettivo, ovvero si procede alla vendita al pub­blico di generi di consumo. Tale attività si esercita al­l’interno di locali, ai quali chiunque può accedere li­beramente.
Di particolare rilievo, sia pratico che normativo, è la sottocategoria degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali i prodotti vengono venduti per poter essere consumati sul posto in locali a ciò adibiti, o in una superfi­cie aperta al pubblico ed adeguatamente attrezzata.
Il quadro normativo relativo agli esercizi pubblici ha subito notevoli rimaneggiamenti nel corso degli anni. La prima disciplina di questi era in passato contenuta nel t.u.l.p.s. (in particolare nell’art. 86), che prevedeva il rilascio della licenza da parte del questore.
Con il d.p.r. 616/77, art. 19, la competenza a rilasciare le licenze è stata trasferita ai comuni, senza però che tale mutamento di competenze ab­bia comportato un’esplicita abrogazione dell’art. 86 del t.u.l.p.s.
Successivamente, la legge 287/91 ha aggiornato la normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi, com­piendo una depenalizzazione degli illeciti inerenti all’esercizio abusivo di tale attività.
Questa ultima legge ha anche operato un’importante distinzione nell’ampio genus degli esercizi pubblici. Essi, infatti, vengono ora classificati in quattro categorie: esercizi di ristorazione per la somministrazione di pa­sti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto di alcoo­l o di latte (ad es.: risto­ranti, tavole calde, pizzerie); esercizi per la somministrazione di bevande, compre­se quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di lat­te, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelate­ria, e di prodotti di gastronomia (ad es.: bar, gelaterie, pasticcerie); esercizi di cui prima, nei quali, però, la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e di svago (ad es.: sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari); esercizi nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gra­dazione.
A conferma ulteriore dello spirito di liberalizzazione, che ha contraddistinto le suddette innovazioni legislative, si noti che gli esercizi pubblici, così individuati dalla legge 287/91, hanno anche la fa­coltà di vendere per asporto le bevande e i pasti.
Ultima innovazione, in ordine cronologico, è quella introdotta dal testo unico degli enti locali, che ha definitivamente sgombrato il campo da ogni residuo dubbio, in ordine alla competenza al rilascio delle autorizzazioni. Infatti, tale t.u. (d.lgs. 267/2000) prevede che le autorizzazioni per poter svolgere le attività di pubblico esercizio vengo­no rilasciate dal Dirigente comunale del settore competente.
A proposito degli esercizi pubblici, vi è un altro aspetto che non bisogna tralasciare di sottolineare. L’attività di somministrazione deve essere esercitata in locali, i quali siano conformi alle disposizioni in materia edilizia e urbanistica. L’immobi­le, all’interno del quale verrà condotta l’attività di somministrazione, dovrà essere regolarmente concesso o autorizzato, e la sua destinazione d’uso dovrà essere quella commerciale.
Inoltre, ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 2.7.1934, n. 1265), gli edi­fici o parti di essi non possono essere abitati o utilizzati per usi diversi senza certificato di abitabilità/agibilità. Il rilascio di quest’ultimo certificato avverrà successivamente all’accertamento, sia della conformità della costruzione al titolo edilizio rilasciato, sia della sussistenza di condizioni di salubrità degli ambienti.
Attualmente il d.p.r. 380/03, contenente il testo unico in materia edilizia, agli artt. 24 e 25 subordina il rilascio dell’agibilità alla presentazione del certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato, alla dichiarazione del direttore dei lavori, secondo la quale le opere sono state completate in conformità alla concessione, e alla prova dell’avvenuto accatastamento dell’immobile.
Passiamo ora ad esaminare quali sono gli obblighi in capo a coloro che esercitano un’attività di somministrazione. Innanzitutto, essi, oltre agli obblighi ge­nerali che discendono dalla disciplina del t.u.l.p.s. (tra i più rilevanti si ricorda, ad esempio, quello di tenere esposta la licenza all’esercizio dell’attività, e l’elenco degli alcolici con contenuto superiore al 21 per cento del volu­me), sono soggetti, a tutela del consumatore, ad alcuni ulteriori adempimenti, sempre contenuti nel t.u.l.p.s., relativi alla somministrazione di alimenti e bevande. Devono, infatti, esporre nel locale la tariffa dei singoli e specifici prezzi di tutto ciò che è destinato alla somministrazione al tavolo o al banco, tramite cartelli e menù da fornire al cliente prima dell’ordinazione. Altro importante obbligo è l’esposizione dei prezzi nel loca­le dell’esercizio, in luogo visibile al pubblico, al fine di garantire la maggiore trasparenza di tut­te le informazioni necessarie all’attività di somministrazione. Oltre ai suddetti obblighi a tutela del consumatore, è pre­vista la necessaria integrazione della tariffa prezzi con informazioni aggiuntive relative allo stato di conservazione dei prodotti (ad es.: fresco, congelato, surge­lato).
La sempre maggiore diffusione degli strumenti informatici e telematici nel mondo del commercio, nonché dei servizi di intrattenimento, ha determinato la possibilità di utilizzo di internet nei pubblici esercizi, a guisa di servizio ulteriore offer­to alla propria clientela.
La delibera n. 467/00 dell’Autorità Garante per le comunicazioni ha previsto una sorta di denuncia di inizio attività da parte del responsabile dell’esercizio, da presentare al Ministero delle telecomunicazioni e, per conoscenza, al­l’Autorità per le comunicazioni. Alla dichiarazione deve essere allegata una serie di documenti relativi: alla dichiarazione di iscrizione alla Camera di commercio comprensiva del nulla-osta antimafia; alla dichiarazione da cui risulti che gli amministratori, il le­gale rappresentante della società o il titolare dell’impresa non hanno subito condanne definitive a pena detentiva per delitto non colposo; all’attestazione di versamento per il pagamento di una tassa di concessione governativa all’Agenzia delle entra­te per iscrizione al pubblico registro.
Inoltre, il soggetto esercente deve garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza delle opera­zioni in rete, il mantenimento dell’integrità della stessa, l’interconnessione dei servizi, e soprattutto la protezione dei dati.
Ancora, il soggetto esercente deve: fornire i dati per la verifica del rispetto delle condizioni stabilite; utilizzare hardware omologato; pubblicizzare le condizioni economiche di offerta del servizio.
Quando sono entrate in vigore le disposizioni suddette, la dottrina più attenta non ha mancato di evidenziare la necessità di ulteriori chiarimenti in merito al regime delle autorizzazioni, in particolare riferimento a quelle categorie di esercenti (ad es.: tabac­cai, pubblici esercizi e altri esercenti attività commerciali), i quali mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o per la connessione alla rete internet.
Infatti, per queste particolari categorie di esercizi pubblici, la possibilità di introdurre apparecchi terminali si concretizza come una messa a disposizione del pubblico di mez­zi di comunicazione elettronica, mentre, in via principale si svolge attività di vendita di prodotti alimentari o non, o di somministrazione di alimenti e bevande. Per cui l’uso di Internet rappresenta una attività secondaria, proprio perché comprende la sola messa a disposizione dei clienti di apparecchiature termi­nali, attraverso il collegamento con altri operatori già autorizzati ai sensi della norma­tiva vigente.
E’ opportuno dire che l’art. 6 del d.p.r. 318/97 richiede un’autorizzazione generale o una licenza indi­viduale per la fornitura di un servizio pubblico di teleco­municazioni. Quindi, per comprendere i soggetti, i quali in via principale svolgono attività commerciali o di somministrazione, bisognava allargare tale regime autorizzatorio.
Al fine di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazio­ne elettronica, semplificando le norme e ricorrendo alle condizio­ni meno onerose possibili, e anche di promuovere lo svilup­po di nuovi servizi, è stata emessa una nuova deliberazione dall’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, la n. 102/03/Cons.
La nuova disciplina prevede un regime più semplice ed agevole. I titolari di esercizi pubblici, non ascrivibili al novero dei fornitori di un servizio pubblico di tele­comunicazioni e quindi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 318/97, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di telecomunicazioni, mettono a disposizione dei propri clienti le apparecchiature terminali di rete, quali Internet. Infatti, non può certo costituire servizio pubblico di teleco­municazioni la semplice messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete. Si badi però che dette apparecchiature devono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia di omologazione e sicurezza elettrica, e devono essere connesse a un punto terminale di una rete pub­blica di un gestore di rete.
Dall’attenta lettura del dettato normativo della deliberazione dell’Autorità garante, si intuisce che i soggetti titolari di pubblici esercizi, che, non avendo come oggetto sociale principale l’attività di tele­comunicazioni, mettono a disposizione dei propri clienti le apparecchiature terminali di rete per l’accesso ad Internet, non hanno bisogno dell’autorizzazione prevista dal d.p.r. 318/97.
L’obbligo di munirsi di tale autorizzazione grava sui gestori di rete e sui fornitori di servizio pubblico di telecomunicazioni, tramite i quali le apparecchiature terminali, posizionate nei pubblici esercizi, hanno accesso alla rete Internet.
Resta in capo ai conduttori di un esercizio pubblico l’obbligo di informare i propri clienti riguardo alle modalità e alle condizioni di erogazione del servizio stesso.
di Vincenzo Ruggiero Perrino