Il potere sostitutivo non appartiene al Difensore civico Corte Costituzionale, 9 giugno 2004, n.173

13.06.2004

Corte Costituzionale, 9 giugno 2004, n.173.

Il Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana 27 settembre 2002, n.35, recante “Modificazioni alla legge regionale 2 gennaio 2002, n.2 (Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale): il comma 1 dell’art.1, nella parte in cui sostituisce l’art.3, comma 1 della legge regionale 2/02; il comma 3 dell’art.1 in quanto modifica l’art.5, comma 5, della legge regionale 2/02.
Le disposizioni censurate affidano al Difensore civico regionale i poteri sostitutivi, disciplinandone le modalità di esercizio; in caso di vacanza dell’Ufficio del Difensore civico, tali poteri sono esercitati “in via transitoria” dal Presidente della Giunta regionale. Ad avviso del ricorrente, queste previsioni normative contrasterebbero con gli articoli 114, primo e secondo comma, 117, secondo comma, lett.p) e 120, secondo comma della Costituzione, dalle quali si ricaverebbe una competenza riservata allo Stato in tema di intervento sostitutivo. Inoltre, risulterebbe dubbia la possibilità di attribuire al Difensore civico regionale funzioni “di tale spessore” quali quelle attribuitegli dalle disposizioni impugnate.
La Corte costituzionale ha considerato la questione fondata. Le motivazioni che hanno spinto il giudice delle leggi a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate non si basano sulla negazione della possibilità di un intervento sostitutivo regionale, in quanto già in altre pronunce era stata ammessa tale ipotesi (si vedano le sentt.43, 69, 70, 71, 72, 73 e 112 del 2004).
Tuttavia, più volte la Corte aveva ribadito la necessità che l’esercizio del potere sostitutivo regionale si conformasse a determinati limiti e condizioni, derivanti dall’esigenza di salvaguardare il valore costituzionale dell’autonomia degli enti locali. Tra questi principi, era compreso quello per cui il potere sostitutivo dovesse essere attribuito ad un organo di governo della Regione; nel caso in esame, l’intervento sostitutivo viene illegittimamente affidato al Difensore civico regionale.
Le funzioni spettanti al Difensore civico riguardano la tutela della legalità e della regolarità dell’amministrazione e, pertanto, non sono idonee a configurarlo come organo di governo regionale. La norma impugnata è perciò illegittima in quanto presuppone la titolarità dell’ordinaria competenza in tema di sostituzione al Difensore civico regionale.

a cura di Rosella Di Cesare