Con la seguente pronuncia la Corte Costituzionale affronta e risolve i sospetti dubbi di legittimità costituzionale del sistema di giustizia amministrativa, con particolare riguardo alla nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, così come delineato dall’intervento del legislatore del 2000 (l. 21 luglio 2000, n. 205). Essa infatti dichiara: a) l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli» anziché «le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché»; b) l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205; c) l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. Di seguito si riporta il testo integrale della sentenza che, per la portata dei temi trattati e l’ampiezza delle motivazioni addotte, è destinata a rappresentare un’altra pietra miliare nel percorso legislativo e giurisprudenziale in tema di giustizia amministrativa compiuto negli ultimi anni.
Sui limiti della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo Corte Costituzionale, n. 204Corte Costituzionale 6 luglio 2004, n. 204
06.06.2004