Il TAR Catania, con la sentenza in commento, ha osservato che, nel  calcolo della soglia di anomalia, è illegittimo procedere  all’arrotondamento dei decimali, anche nei casi in cui il bando o, come  nal caso in esame, l’art. 17, L.R. n. 7/02, impongono ai concorrenti di  presentare le proprie offerte con soli due decimali. 
La stazione  appaltante, pertanto, avrebbe dovuto calcolare la media aritmetica dei  ribassi percentuali, incrementata dello scarto medio dei ribassi,  considerando tutte le cifre decimali e non arrotondandole alla seconda;  conseguentemente, anche la soglia di anomalia doveva essere determinata  senza il predetto arrotondamento. 
Sul punto si era già espressa  l’Autorità di vigilanza per i lavori pubblici che, nella determinazione  del 29 aprile 2002, n. 114, ha accertato che “è opportuno che la lex  specialis contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre  decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della  soglia di anomalia (…)”. Nel caso in cui “il bando di gara non preveda  esplicita disciplina, non sembra possano essere posti limiti alle  offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della  media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al  maggior numero di cifre proposto dai concorrenti”. 
Tale ultima  affermazione si riferisce al numero di cifre decimali da utilizzare per  il calcolo delle medie, ma non anche al numero di cifre decimali in cui  deve essere espresso il risultato del calcolo delle medie (nella  sostanza, l’Autorità ha voluto dire che le offerte presentate in modo  non omogeneo con riguardo al numero dei decimali della percentuale di  ribasso devono essere rese omogenee considerando il numero di cifre  decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti, senza  quindi procedere ad alcun arrotondamento). 
Pertanto, nei casi in  cui il bando (e non il disciplinare) non preveda una specifica  disciplina sulle modalità di calcolo dell’anomalia, qualsiasi  arrotondamento o troncamento sarà considerata come illegittima  manipolazione del risultato.
Nel calcolare la soglia di anomalia, l’arrotondamento dei numeri decimali è sempre considerato illegittimoTAR Catania, sezione I, 30 marzo 2004, n. 839
30.03.2004