Consiglio di Stato, Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374
Nel giudizio in materia elettorale il principio della specificità dei motivi di censura, seppure lievemente temperato, richiede sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le Sezioni cui si riferiscono le schede medesime, tutto ciò non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete. Nel giudizio elettorale, inoltre, sono inammissibili i motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure. Non è pensabile che il giudizio elettorale assurga al ruolo ed alle funzioni di giudizio obiettivo del responso elettorale, accompagnato il più delle volte dal rifacimento pressoché integrale delle operazioni di spoglio delle schede e di scrutinio dei voti.
Fatte queste precisazioni il giudice amministrativo afferma che i segni di riconoscimento sanzionati con la nullità del voto, ai sensi dell’art. 64, comma 2 n. 1, T.U. 16 maggio 1960 n. 570, debbono corrispondere in modo inoppugnabile e univoco alla volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio, come i segni del tutto estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino altra ragionevole spiegazione; pertanto, deve ritenersi che mere anomalie del tratto, le incertezze grafiche, l’imprecisa collocazione dell’espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati, ovvero indicazioni di incerta identificazione della volontà o suscettibili di spiegazioni diverse, non invalidano di per sé il voto espresso (Cons. Stato, V, 3 dicembre 2001, n. 6052; V, 2 aprile 2001, n. 1897; 18 ottobre 2000, n. 5609) .
Così, ad esempio , è da ritenersi nullo il voto espresso per una lista che contiene nel riquadro della lista medesima l’espressione di preferenza per un nominativo che non corrisponde a nessuno dei candidati delle liste, costituendo l’indicazione di un nominativo non corrispondente ad alcun candidato un segno di riconoscimento del voto (Cons. Stato, V, 5 marzo 2001, n. 1251).