Con la sentenza in argomento la Corte di Cassazione ha ritenuto ‘pienamente  valida una clausola compromissoria che rinvia, per i criteri di nomina  degli arbitri, al capitolato speciale, predisposto dall’ente pubblico e  costituente parte integrante della convenzione stessa, per esservi  espressamente richiamato, non essendo necessaria la materiale inserzione  della clausola nello stesso documento, essendo sufficiente il mero  riferimento espresso ad uno specifico regolamento già esistente,  predisposto dalle stesse parti o da terzi, o comunque a specifici  distinti documenti espressamente dichiarati”.
Più precisamente  la corte ha chiarito che “la clausola posta in un capitolato  speciale, che prevede in via obbligatoria la devoluzione ad arbitri  delle controversie inerenti al esecuzione del contratto, prevale sul  generico richiamo alle disposizioni del capitolato generale con la  conseguenza che le dette controversie devono ritenersi devolute in via  esclusiva ed inderogabile alla cognizione degli arbitri”.
Clausola compromissoria e capitolato speciale Corte di Cassazione, Sez. I, 22 ottobre 2003 n. 1578
22.10.2003