Con sentenza 3 ottobre 2003 n. 303 la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale dei decreti legislativi delegati in base alla legge 443/2001 (c.d. legge obiettivo). La ponderosa pronuncia ha costituito l’occasione per affermare almeno due principi con importanti implicazioni in tutti i settori di potestà legislativa concorrente, qual è la tutela della salute.
In primo luogo, evocando una sorta di “parallelismo alla rovescia”, si è affermato che i principi di sussidiarietà ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118 comma 1, Cost. non si limitano a giustificare, in caso di esigenze di esercizio unitario, l’allocazione di funzioni amministrative al livello statale ma, in virtù del principio di legalità, tale allocazione deve essere necessariamente seguita dall’esercizio della potestà legislativa al medesimo livello (statale), pena l’ineffettività delle prime.
La dimensione unitaria delle funzioni amministrative, pertanto, costituisce base giuridica delle potestà legislative: ciò “conduce logicamente ad escludere che le singole Regioni, con discipline differenziate, possano organizzare e regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale e ad affermare che solo la legge statale possa attendere ad un siffatto compito” (par. 2.1. in diritto). Tale “attrazione”, peraltro, deve avvenire nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza (par. 2.2 in diritto).
In secondo luogo, la sentenza in epigrafe si è pronunciata positivamente sulla questione dell’ammissibilità delle norme suppletive statali di dettaglio in materie di legislazione concorrente, ritenendo “non irragionevole la temporanea compressione della competenza legislativa regionale”, in relazione a “funzioni amministrative che lo Stato ha attratto per soddisfare esigenze unitarie e che non possono essere esposte al rischio dell’ineffettività” (par. 16 in diritto).
Il testo integrale della sentenza è reperibile al sito: www.giurcost.org