Sempre nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del  decreto-legge in materia di quote-latte (A.C. 3841) – sedute del 7 e 8  maggio –  l’onorevole Boccia (Margherita, DL-l’Ulivo) chiede alla  Presidenza di precisare quali siano i margini e le  relative modalità  procedurali per la presentazione di ordini del giorno, dopo che sul  provvedimento sia stata posta la questione di fiducia da parte del  Governo. 
La Presidenza ricorda che l’articolo 88 del regolamento  prevede che possano essere presentati ordini del giorno nel corso della  discussione degli articoli. Nel caso di posizione della questione di  fiducia su un emendamento non si aprono ulteriori fasi di votazione  degli emendamenti, ma si passa senz’altro alla votazione sulla questione  di fiducia, previe relative dichiarazioni di voto, procedendosi  successivamente al voto finale.  In via a generale non sono quindi da  ritenersi ammissibili ordini del giorno, dal momento che l’articolo 85,  ai commi 1 e 2, definisce con esattezza la fase di discussione degli  articoli, consistente negli interventi sull’articolo e nella contestuale  illustrazione degli emendamenti. 
Ricorda tuttavia che in alcuni  casi (vedasi precedenti delle sedute del 29 aprile 1997 e del 22 gennaio  1998), pur essendo esaurita la fase dell’esame degli articoli, a  seguito della posizione della votazione della questione di fiducia, sono  stati ritenuti in via eccezionale ammissibili alcuni ordini del giorno  in considerazione del loro avvenuto preannuncio nel corso del dibattito.  Nella seduta del 29 ottobre 1996 la Presidenza ha peraltro affermato  che la posizione della questione di fiducia tra il fa venir meno la  possibilità di ritirare l’emendamento e di trasformarlo in ordine del  giorno.
Sono ammissibili ordini del giorno relativi ad un provvedimento, dopo che su quest’ultimo sia stata posta la questione di fiducia?
24.09.2003