Sono cumulabili le funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione di valutazione in una procedura di affidamento di un appalto Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322

13.09.2003

Consiglio di Stato, sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322

Il Consiglio di Stato con la decisone n. 5322 del 2003 ribadisce l’orientamento univoco e consolidato espresso dalla medesima sezione con le sentenze 12 aprile 2001, n.2293, 6 maggio 2002, n.2408 e 26 settembre 2002, n.4938 circa il problema della cumulabilità in capo alla stessa persona fisica delle funzioni di responsabile del procedimento e di componente della commissione di valutazione in una procedura di affidamento di un appalto. La questione è stata già esaminata e definita dal giudice amministrativo (ancorchè con riferimento all’art.6 comma 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che aveva novellato l’art. 51 comma 3 legge 8 giugno 1990, n. 142, poi abrogato dall’art.274 d. lgs. 18 agosto 2000, n.267) nel senso della legittimità del contestuale espletamento da parte del medesimo dirigente degli incarichi sopra indicati e, in generale, di tutte le funzioni connesse alla responsabilità delle procedure d’appalto, ivi comprese quelle relative alla presidenza delle commissioni valutatrici.
A tal proposito si rileva che l’assegnazione al dirigente della responsabilità piena del procedimento di gara (desumibile da una lettura testuale e sistematica della disposizione che valorizzi la contestuale assegnazione allo stesso, senza la fissazione di ulteriori vincoli, anche della presidenza delle commissioni di gara) esige, per la completa attuazione dell’intestazione di tutti i compiti connessi alla procedura ad un medesimo soggetto e per la realizzazione dell’evidente finalità di assicurare economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, che nel novero delle competenze assommabili in capo al dirigente responsabile siano comprese tutte le funzioni amministrative direttamente riferibili alla direzione della gara ed alla verifica del suo corretto svolgimento.
L’esclusione di taluno dei compiti considerati dalla sfera di attribuzioni del dirigente responsabile, oltre a non essere imposta dalla disposizione menzionata (che impegna, semmai, all’assegnazione di tutte le funzioni rilevanti della procedura al medesimo dirigente), vanificherebbe, peraltro, gli interessi chiaramente sottesi alla disposizione menzionata, frammentando le competenze direttive connesse al procedimento di gara tra più soggetti ed impedendo, così, la gestione unitaria ed uniforme dello stesso.
I giudici di Palazzo Spada non ritengono condivisibile la tesi che sostiene che la cumulabilità delle funzioni considerate in capo ad una stessa persona contrasta con i principi di imparzialità e di buon andamento, sanciti dall’art.97 della Costituzione, che presiedono all’azione amministrativa ed impedisce la necessaria distinzione tra controllato e controllore che, parimenti, assicura la regolarità del confronto concorrenziale.
L’assegnazione allo stesso dirigente della responsabilità unitaria del complesso procedimento di gara, che si articola nelle diverse fasi della sua indizione, della ricezione delle offerte, della loro valutazione da parte dell’apposita commissione, dell’approvazione dei relativi lavori e dell’affidamento dell’appalto, lungi dal configgere con i richiamati principi costituzionali, si rivela, infatti, coerente con il libero (ed insindacabile da questo giudice) disegno politico del legislatore (agevolmente ravvisabile nella produzione normativa degli ultimi dieci anni in materia) di riservare ai dirigenti compiti manageriali caratterizzati dalla diretta responsabilità in merito al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente, alla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa e al conseguimento dei risultati di gestione e di escludere l’organo di indirizzo politico da ogni ipotesi di responsabilità in ordine alla legittimità dell’esercizio di compiti di amministrazione attiva (come già rilevato da Cons.Stato., Sez. V, 6 maggio 2002, n.2408, nel giudicare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 51 comma 3 della legge n. 142/90 per presunto contrasto con l’art.97 Cost.).
Né merita condivisione l’argomento dell’indebita sovrapposizione delle funzioni di controllato e controllore: l’approvazione degli atti di gara e, in particolare, dell’operato della Commissione non può essere, infatti, tecnicamente ascritta alla nozione di controllo, che esige l’espressa attribuzione normativa, nella specie inconfigurabile, ad un organo terzo di compiti di verifica della legittimità di provvedimenti od attività, ma si risolve nella diversa funzione di (ultima) revisione, interna al procedimento, della correttezza del suo svolgimento ed implica l’esercizio di una potestà funzionalmente connessa alla responsabilità unitaria del procedimento di gara, sicchè la sua attribuzione allo stesso dirigente che ne ha assunto la gestione fin dal principio non pregiudica in alcun modo la regolarità della procedura e l’utilità dell’approvazione dei suoi esiti (garantita, anzi, proprio dalle nuove forme di responsabilità dirigenziale).

a cura di Vincenzo Antonelli