Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2003, n. 5144
In materia di rapporto di lavoro il Consiglio di Stato con la  sentenza n. 5144 del 2003 ha statuito che l’autonomia nelle prestazioni  richieste e la mancanza di un effettivo vincolo gerarchico, escludono la  sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Né a diversa  conclusione possono indurre la firma del foglio di presenza, peraltro  con la specifica indicazione della posizione di consulente, in quanto  questa circostanza costituisce adempimento richiesto dalla convenzione,  che prevede la liquidazione della parcella previa attestazione della  prestazione delle consulenze da parte del Responsabile del servizio.
La  circostanza poi che sussistessero alcuni aspetti tipici del rapporto di  lavoro subordinato, quali l’osservanza di un certo orario di lavoro, la  concessione di ferie e permessi, è aspetto secondario comunque  conciliabile con una prestazione professionale da effettuare non  isolatamente ma in modo coordinato con il lavoro di altri (V. la  decisone di n. 4887 del del 20.9.2000).
Dall’analisi del contenuto  del rapporto risulta che l’attività svolta dall’interessata, tendente al  recupero e reinserimento sociale della popolazione carceraria  nell’ambito provinciale, ha i caratteri propri di una collaborazione  esterna, posta in essere in assoluta autonomia, con l’unico obbligo di  documentare con relazioni mensili e finali di quanto effettuato.
Né  vi è stato uno stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione  dell’Ente, tanto è vero nell’ambito dell’amministrazione provinciale non  sussiste una struttura operativa sovraordinata all’espletamento di tali  funzioni e neppure esistono specifici posti in organico.
Pertanto si  tratta di un incarico di tipo professionale, congruente con l’attività  di tipo intellettuale richiesta.
La mancata sussistenza di un  rapporto di lavoro subordinato con la Provincia, comporta che non vi può  essere alcun obbligo di adeguamento retributivo con riferimento al  personale della Provincia svolgente analoghe mansioni, così come non si  può procedere al rinnovo per dodici mesi del rapporto in atto ai sensi  dell’invocato art. 1 bis D.L. n. 393/1992, rinnovo che presuppone la  sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.