Violazione degli obblighi di informazione sindacale preventiva e condotta antisindacale

09.09.2003

Decreto ex art. 28 Stat. Lav.

Il diritto di informazione è strumentale all’attività ed all’immagine del sindacato nei confronti della collettività dei lavoratori rappresentati e pertanto, soprattutto quando sia contrattualmente regolato, la sua eventuale lesione incide sulle prerogative sindacali, in quanto svilisce l’immagine del sindacato stesso e ne  pregiudica l’attività di proselitismo.

E’ ammissibile una pronunzia di accertamento dell’antisindacalità di una condotta datoriale omissiva, soprattutto quando sia contestualmente richiesta l’inibitoria dello stessa per il futuro.

L’informazione sindacale preventiva, in quanto finalizzata a fornire ogni utile elemento per il confronto tra le parti, non ammette equipollenti (nella fattispecie è stato ritenuto che la mera partecipazione della RSU ad una riunione con la parte datoriale, nel corso della quale si era  prospettata la possibilità di adottare un provvedimento in una materia per la quale era prevista l’informazione sindacale preventiva, non possa ad essa equivalere).

L’intenzionalità o meno del comportamento antisindacale non è elemento essenziale per configurare la condotta antisindacale, essendo sufficiente l’elemento oggettivo del vulnus dei diritti e delle prerogative legali e contrattuali del sindacato.

a cura di Andrea Pietropaoli


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