Consiglio di Stato, sez. V, 8 agosto 2003, n. 4600
La nozione di minoranza, nel sistema elettivo maggioritario delineato dall’art. 71 d. lgs. n. 267/00, va definita con esclusivo riferimento alle liste collegate ad un candidato sindaco non eletto e che, quindi, nel confronto elettorale sono risultate sconfitte (non avendo riportato il maggior numero di voti).
Così ha stabilito il Consiglio di stato con la decisione n. 4600 del 2003. In particolare, è stato spiegato che tale parametro di giudizio, che offre un criterio definitorio sicuro ed ancorato al dato sistematico del carattere maggioritario del regime elettorale di riferimento, risulta senz’altro preferibile a quello che ammette una qualificazione della “minoranza” con riguardo ad eventi politici successivi alle elezioni e che, in mancanza di paradigmi valutativi certi e di univoci fondamenti letterali positivi, si rivela inammissibilmente esposto ad interpretazioni arbitrarie circa la nozione di “minoranza” e, quindi, di opposizione alla giunta.
Anche a voler decifrare in senso dinamico e propriamente politico la nozione di “minoranza”, si deve negare che la collaborazione con la giunta di un solo consigliere eletto in una lista inizialmente contrapposta a quella collegata al candidato sindaco risultato eletto implichi automaticamente, ed in difetto della comprovata adesione politica al governo del comune di tutti i membri della lista originariamente di opposizione (nella specie non ravvisabile sulla base degli elementi di prova disponibili), il transito di questi ultimi nella maggioranza e, quindi, la necessità della loro partecipazione in quella quota alle elezioni dei rappresentati del consiglio comunale alla comunità montana, con voto separato.