Concentrazioni ‘ partecipazione procedimentale e legittimazione processuale

05.05.2003

TAR Lazio, Sez. I, 5 maggio 2003, n. 3861

Con la sentenza 5 maggio 2003, n. 3861, la Sezione I del Tar Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’impresa terza, rispetto a una concentrazione tra due imprese, avverso il provvedimento con cui l’AGCM ha autorizzato l’operazione.
Il Tribunale ha ricordato che affinché un interesse individuale possa assurgere al rango di interesse legittimo occorre, oltre ai requisiti dell’individualità e della personalità dell’interesse, anche quello della sua qualificazione normativa, diversamente l’interesse individuale, ancorché differenziato, resterebbe un interesse di mero fatto, e come tale pre-giuridico. Dall’analisi della disciplina in materia di concentrazioni, i giudici amministrativi hanno osservato che, le norme regolatrici dei procedimenti di controllo sulle concentrazioni, a differenza di quelle relative ai procedimenti riguardanti l’accertamento di abusi di posizioni dominanti e di intese, non contengono alcuna previsione che autorizzi a cogliere una volontà legislativa di qualificazione giuridica di interessi di soggetti terzi concorrenti.
Secondo quindi il Tribunale, la ricorrente non è titolare di una posizione di interesse legittimo, né il mero fatto di essere intervenuta nel procedimento che è sfociato nel provvedimento impugnato, può costituire titolo acquisitivo di legittimazione attiva al ricorso, in quanto altro è la partecipazione procedimentale ed altro è la legittimazione processuale. Sul punto, la normativa in materia di concentrazioni suggerisce di intendere il ruolo dei soggetti che partecipano al procedimento autorizzatorio come quello di interventori passeggeri, piuttosto che di soggetti tutelati, e induce a guardare al loro eventuale intervento nel procedimento, in un’ottica di partecipazione essenzialmente strumentale e collaborativa, sganciata da un interesse sostanziale di base.
Infine il Tribunale conclude ritenendo che l’impresa terza non subirebbe nella sua sfera alcun effetto giuridico in conseguenza dell’esercizio del potere di controllo dell’AGCM, ma la lesione che essa potrebbe allegare sarebbe solo indiretta, futura ed eventuale, essendo ricollegabile al fatto che la concentrazione potrebbe accrescere il potere di mercato dell’impresa che si concentra, compromettere la struttura concorrenziale del mercato e, per tale via, solo mediatamente pregiudicare anche la posizione del concorrente.

a cura di Raffaella Marzulli