TAR Lazio, sez. III bis, Ord. 16 dicembre 2002, n.711
L?art.95, comma 2 del Dpr 554/99 (Regolamento di attuazione della Legge Merloni) secondo cui?L?impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria? deve logicamente essere interpretato nel senso che il requisito di qualificazione richiesto alla mandataria ? nel solo caso di pari qualificazione con la mandante – debba essere (anche solo) non inferiore a quello posseduto dalla medesima mandante e non necessariamente superiore
L?ordinanza in esame assume un significato importante nel  panorama della  recente giurisprudenza in materia di appalti pubblici poiché interviene a   chiarire un aspetto relativo ai requisiti di qualificazione delle  imprese  riunite in associazioni temporanee di tipo orizzontale ( ex art.95 comma  2, Dpr  554/99) nel caso in cui che la qualificazione posseduta dalla (futura)  mandataria risultati di importo esattamente pari a quello posseduto  dall?impresa  mandante per la medesima categoria di opere.
Infatti, come noto, il  caso di  associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, ossia di ATI  costituita  di imprese operanti nello stesso comparto produttivo – e dunque, con  specifico  riferimento agli appalti pubblici, in possesso della qualificazione  nella  medesima categoria di iscrizione ? l?art.95 del Regolamento di  attuazione della  Legge Merloni, prescrive che ?i requisiti economico ? finanziari e  tecnico ?  organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono  essere  posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure  minime del  40%; la restane percentuale cumulativamente dalla mandataria o dalle  altre  imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto  richiesto  all?intero raggruppamento?.
Alla suddetta regola, il medesimo art.95  aggiunge  la norma di chiusura per cui ?L?impresa mandataria in ogni caso possiede  i  requisiti in misura maggioritaria?.
Ebbene, proprio dalla errata  interpretazione del suddetto inciso è scaturito il ricorso presentato da  due  imprese escluse dal novero delle ditte da invitare alla licitazione  privata, in  quanto le stesse non avrebbero fornito ?motivi di giustificazione alla  mancata  osservanza della disposizione che prevede che la mandataria debba  possedere in  misura prevalente rispetto alla mandante i requisiti di partecipazione?.
In   altre parole, le ditte ricorrenti erano state sanzionate con la  esclusione dalla  gara, in ragione del fatto che la stazione appaltante aveva rilevato che  la  qualificazione posseduta dalla (futura) mandataria era di importo  esattamente  pari a quello posseduto dall?impresa mandante per la medesima categoria  di opere  e che ciò sarebbe stato in contrasto con la disposizione contenuta  nell?ultimo  capoverso del comma 2 dell?art. 95 del DPR n. 554/99 citato, secondo cui   ?L?impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura  maggioritaria?.
Le imprese ricorrenti hanno censurato il  provvedimento di  esclusione dalla gara poiché palesemente illegittimo e frutto di una  erronea  interpretazione e, conseguente, irragionevole e illogica applicazione  della  disposizione che la stazione appaltante assume essere stata violata.
Con   l?ordinanza in commento, il giudice amministrativo fa proprie le  argomentazioni  delle imprese ricorrenti per cui, la previsione contenuta nell?ultimo  capoverso  del comma 2 dell?art. 95 del DPR n. 554/99, se da un lato risponde  all?esigenza  che venga garantito alla stazione appaltante l?affidamento  dell?esecuzione dei  lavori ad una ATI che presenti, nella posizione di mandataria,  un?impresa in  possesso di una qualificazione più solida e rilevante rispetto a quella  posseduta dalle imprese mandanti, d?altro lato non esclude di ritenere  -,  proprio con riferimento alle associazioni temporanee in cui l?unica  mandante  risulta qualificata per un importo uguale a quello posseduto dalla  mandataria –  la legittimità di tale ipotesi.
A conferma della tesi fatta propria  dal TAR,  si pone la ratio legis che è alla base della previsione contenuta  nell?ultimo  capoverso della disposizione più volte citata; la quale trova, infatti,  l?unica  sua giustificazione nella necessità di far fronte a quelle situazioni in  cui –  soprattutto nel passato ? le amministrazioni committenti assistevano  alla  presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee costituite  con  imprese mandatarie dotate di qualificazione per importi di molto  inferiori a  quelle possedute dalle altre imprese componenti il raggruppamento.
Ciò  posto,  nel caso in cui le imprese componenti il costituendo raggruppamento sono  solo  due, entrambe dotate della medesima qualificazione per l?esecuzione dei  lavori  oggetto dell?appalto, non sussistono impedimenti, sia logici che  giuridici, per  non considerare del tutto indifferente (ai fini della norma in  questione)  l?indicazione dell?una o dell?altra impresa quale mandataria.
Diversamente   opinando, e cioè interpretando letteralmente (ma contro la logica) la  disposizione di cui all?art.95, comma 2 del Dpr 554/99, si finirebbe per   ammettere alla gara un?ATI per così dire ?squilibrata?, vale a dire con  la  presenza di una mandataria notevolmente qualificata (che ?copre?, ad  esempio, il  90% della qualificazione richiesta) ed una mandante scarsamente  qualificata (per  rimanere nell?esempio di prima, che copre solo il minimo di legge, pari  al 10%),  e per converso escludere un?ATI con qualificazione maggiormente  omogenea, pari ?  per ciascuna delle imprese associate, tanto mandante che mandataria – al  60%,  come avviene nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni  svolte, la  Sezione III bis del TAR Lazio, ha concluso che ?sussistono le ragioni  richieste  dalla legge per l?accoglimento della domanda cautelare nei limiti del  riesame ,  tenuto conto della sussistenza della obiettiva incongruenza della  valutazioni  espresse dalla Commissione di gara in sede di esclusione rispetto  all?interpetazione logica della noma dell?art.95, comma 2 del Dpr  554/99? per  cui la citata disposizione deve logicamente essere interpretata nel  senso che il  requisito di qualificazione richiesto alla mandataria ? nel solo caso di  pari  qualificazione con la mandante – debba essere (anche solo) non inferiore  a  quello posseduto dalla medesima mandante e non necessariamente superiore  come  sembra ritenere, invece, l?amministrazione resistente .