Unioni di comuni. No all’unificazione delle funzioni anagrafiche e di stato civile

04.04.2003

Ministero dell’Interno – Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale servizi demografici – Circolare 12 novembre 2002, n. 23


Il Ministero dell’Interno ha dato riscontro ai numerosi quesiti riguardanti la possibilità di esercizio congiunto delle funzioni di anagrafe e di stato civile nel caso di Unioni di Comuni. Ponendo quale base delle proprie argomentazioni l’appartenenza di queste materie allo Stato e non al Comune che effettivamente le gestisce (esercitate dal Sindaco in qualità di ufficiale di Governo e non come capo dell’Amministrazione comunale) e attuando un’attenta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, afferma che esse non possono essere esercitate da soggetti diversi (quali le Unioni di comuni ed i loro organi) da quelli individuati dalla legge. Afferma, tuttavia, che l’esercizio congiunto possa riguardare aspetti strumentali ed organizzativi delle relative attività (quali la creazione di un centro unitario di servizi, con utilizzo di locali ed apparecchiature comuni).

a cura di Corrado Cardoni