Corte Costituzionale, 10-13 febbraio 2003, n. 48
Giudizio di legittimità costituzionale in via principale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 1 luglio 2002, n.10 recante “Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 4/97.”
Il Governo ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento alle sopra citate disposizioni, in particolare al comma 2 dell’art. 1, che prevede che le elezioni degli organi delle nuove province si svolgano nell’ordinario turno elettorale del 2003, con conseguente scadenza di diritto del mandato degli organi delle province preesistenti, al cui rinnovo si provvederà nella stessa data. Secondo il ricorrente, la disposizione censurata eccede la competenza della regione, in quanto rientra nella materia della legislazione elettorale di comuni, province e città metropolitane che la lett. p dell’art. 117, comma 2, ha attribuito alla competenza esclusiva statale.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma in oggetto non già perché viola la competenza esclusiva statale, rientrando invece a pieno titolo nella competenza regionale in materia di ordinamento degli enti locali, quanto piuttosto perché esorbita dal limite dell’armonia con i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica, configurandosi come legge provvedimento che, completamente disancorata da presupposti legislativi di ordine generale, lede il principio della naturale scadenza del mandato degli organi elettivi.