È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/01.

02.02.2003

Corte costituzionale, 2003, n. 89

Il Tribunale di Pisa, con ordinanza di rimessione del 7 agosto 2002, n. 467, promuove giudizio di legittimità costituzionale avverso l’art. 36, comma 2 del d.lgs. n. 165/01, nella parte in cui   nega  la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari attraverso la conversione dei rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato. La norma in questione si presenta in contrasto sia con il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 cost., che con riferimento al buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 cost.

Con la privatizzazione del pubblico impiego – scrive il Tribunale – il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti “non  potrebbe considerarsi rapporto speciale rispetto al rapporto di lavoro di tipo privatistico.” Tale considerazione è da farsi anche con riferimento alle forme di lavoro flessibile (lavoro a tempo determinato), la cui prospettiva di vederlo divenire un lavoro a tempo indeterminato potrebbe comportare l’affermarsi di “professionalità più motivate”.

La Corte costituzionale  ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165/01.
La privatizzazione del pubblico impiego non ha comportato una assimilazione in toto del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni con la disciplina privatistica, né è possibile vantare pretese di uniformità.
Infatti, al fine di instaurare un rapporto di impiego  con la P.A., è  necessario il superamento di un concorso (art. 97, comma 3, cost.), quale mezzo più idoneo per la selezione del personale, al fine di garantire  la imparzialità ed il buon andamento della P.A. (art. 97, comma 1, cost.).
“L’esistenza di tale principio giustifica la scelta del legislatore di ricollegare alla violazione di norme imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego  dei lavoratori da parte delle amministrazioni pubbliche conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, in luogo della conversione in rapporto a tempo indeterminato prevista per i lavoratori privati.”

Si veda in questa sezione Tribunale di Pisa, ordinanza del 7 agosto 2002

a cura di Daniela Bolognino