Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n.1
La V Sezione del Consiglio di Stato rimette all?Adunanza Plenaria  la  questione relativa alla impugnazione immediata o successiva di un bando o  invito  alla gara d?appalto pubblico.
L?adunanza Plenaria dichiara che per  tutte le  clausole del bando (o invito) sussiste un onere d?impugnazione al  momento di  aggiudicazione di tale gara, ove l?interesse a ricorrere diventa  concreto ed  attuale, salvo che per le clausole di partecipazione al bando. Per  queste  ultime, infatti, sussiste un onere d?impugnativa immediata. 
Le  clausole di  partecipazione al bando fissano i requisiti soggettivi e le situazioni  di fatto  che devono sussistere già al momento della scelta del contraente, e  devono  inoltre avere un effetto giuridico immediato d?esclusione dalla gara nei   confronti dei concorrenti deficitari.
Sulla base dei principi che  regolano  l?ammissibilità al ricorso giurisdizionale, il ricorrente deve avere un  interesse immediato, attuale e concreto. Sino a che il contratto  d?appalto non  venga aggiudicato, l?interesse e dunque potenziale, giacché il  concorrente ha  soltanto la possibilità di vincere l?appalto, sulla base della  sussistenza dei  requisiti e della scelta discrezionale della P.A.
Nell?ipotesi di  clausole di  partecipazione al bando, il privato, illegittimamente escluso, ha invece  un  interesse concreto e d attuale già nella fase di scelta del contraente,  poiché  subisce una lesione immediata alla sua legittima aspettativa di  concorrere alla  gara d?appalto. Infatti, in tale ipotesi, il concorrente non ha  interesse alla  aggiudicazione ma ad un?attività amministrativa nel rispetto della   legalità.
Parte della dottrina e della giurisprudenza contestano tale   posizione sostenendo che il bando di gara è un provvedimento generale e,  perciò,  privo di un diretto destinatario. L?Adunanza risolve tale questione  affermando  che lo stesso requisito soggettivo disposto nella clausola identifica  immediatamente coloro che sono esclusi dalla procedura concorsuale, cioè  i  diretti destinatari.
Per le altre ipotesi di illegittimità del bando  di gara,  l?Adunanza dispone l?onere d?impugnativa successiva, cioè solo dopo  l?aggiudicazione. L?interesse a ricorrere diventa concreto ed attuale  alla sola  conclusione del contratto, poiché il bene della vita tutelato in tale  ipotesi è  la legittima aspettativa all?aggiudicazione del contratto. 
Per  maggiore  chiarezza, l?Adunanza Plenaria descrive a titolo esemplificativo alcune  clausole  del bando da ricomprendersi in quest?ultima categoria. In primo luogo vi  sono le  clausole di funzionamento ed organizzazione della gara; in secondo luogo  quelle  relative al metodo e ai criteri di valutazione ; particolarmente ambigue  sono,  infine, le clausole di partecipazione al bando relative agli oneri  formali.  L?Adunanza ricomprende queste ultime nella seconda categoria (soggetta  all?impugnativa successiva), giacché ritiene che si tratti di situazioni   oggettive che richiedono una valutazione e degli accertamenti nel corso  del  procedimento anche se sono definite prima della gara e ad esse  indipendenti.
Infine l?Adunanza dichiara che l?impugnativa immediata  sussiste  nei confronti di qualsiasi clausola del bando di gara che contiene oneri   assolutamente incomprensibili e manifestatamene sproporzionati. Pertanto   sembrano sostanzialmente comportarsi come le clausole riguardanti i  requisiti  soggettivi o di partecipazione con le quali l?esistenza di tale onere è  tradizionalmente affermata.