La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle  Province autonome ha annunciato che ogni Regione presenterà ricorso al Tar  avverso il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/11/2002 (in  G.U. 2 dicembre 2002, n. 282), nella parte in cui prevede l’applicabilità alle  Regioni ed alle aziende sanitarie del decreto legge c.d. “taglia spese” (decreto  legge 6 settembre 2002, n.194, convertito nella legge 31 ottobre 2002, n. 246  recante “Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento  della spesa pubblica”). 
Fondando le proprie censure sul tenore letterale del  citato decreto legge “taglia-spese”, le Regioni ritengono che esso riguardi  esclusivamente gli enti dell’amministrazione centrale e che pertanto il D.M.  Economia del 29/11/2002 sia da considerarsi illegittimo in quanto affetto dal  vizio di violazione di  legge.
In particolare, le Regioni fanno leva su tre argomenti esegetici: in primo  luogo, ritengono il citato D.M. invasivo della competenza regionale in materia  sanitaria alla luce del Titolo V della Costituzione; in seconda istanza,  rilevano che la materia sanitaria è regolata dall’Accordo dell’8 agosto 2001 e  pertanto già assoggettata alle limitazioni finanziarie e ai parametri del patto  di stabilità previsti dalle leggi 405/2001 e 112/2002; in terzo luogo,  considerato che la legge 246/2002 all’art. 1, comma 4, fa espresso riferimento  alla non applicabilità della riduzione delle spese di funzionamento agli enti e  organismi pubblici territoriali, rilevano che le aziende sanitarie e ospedaliere  “sono istituite dalla Regione e soggette alla vigilanza e controllo da parte  della stessa” (legge 502/92), rientrano, quindi, nell’ambito d’azione delle  regioni. 
Le Regioni, altresì, censurano il citato D.M. sotto il profilo  della ragionevolezza, ritenendo illegittimo oltrechè inapplicabile un Decreto  che ad un mese dalla chiusura dei bilanci ed a contratti in corso di esecuzione,  imponga un taglio alle spese pari al 15%. Sotto tale profilo, le Regioni  invocano un palese stato di necessità in relazione all’erogazione di un servizio  essenziale quale quello sanitario.