Considerata la prassi ormai collaudata dal legislatore di questi ultimi mesi di utilizzare la strada del Decreto Legge per modifiche ritenute necessarie ed urgenti, ha inevitabilmente sorpreso la soppressione del Capo I, recante la proposta di abolizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche, in sede di conversione del Decreto Legge n.251/2002. Tale inversione di rotta e’ stata supportata da diverse motivazioni, prime tra tutte proprio l”abuso” del Decreto Legge e la necessita’ di approfondire e discutere in sede piu’ idonea la decisione di intervenire nell’amministrazione della giustizia abolendo una struttura giurisdizionale specializzata “in vita” da quasi settanta anni. La discussione si e’ estesa anche al merito del provvedimento e diverse contestazioni sono sorte in seno all’Assemblea circa modalita’ e criteri scelti per regolare il passaggio dai Tribunali specializzati ai Giudici Ordinari e/o Amministrativi. In particolare non verrebbe garantita la competenza tecnica dell’attuale Tribunale delle Acque. Alcune riflessioni sono sorte anche circa l’individuazione del nuovo Giudice competente sotto il profilo territoriale e che concentrerebbe le cause presso il tiribunale avente sede nel capoluogo di Regione. Tuttavia, anche a fronte delle due sentenze della Corte Costituzionale che a suo tempo avevano, almeno in parte, fondato la decisione del Governo (vedi precedente intervento – sezione novembre 2002), appaiono inevitabili, e oggi anche urgenti, interventi correttivi del legislatore nella disciplina di questi organi giurisdizionali.
La legge n.1 del 10 gennaio 2003, di conversione del Decreto Legge 11 novembre 2002, n.251, non ratifica l’abolizione dei Tribunali delle Acque Pubbliche
27.01.2003