A seguito di un aspro dibattito, in data 5 dicembre 2002 il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura il d.d.l. A.S. 1187 del 26 febbraio 2002 che prevede l’introduzione di un ulteriore comma all’art. 117 Cost. volto a specificare alcune delle materie attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, che ad oggi risulta innominata.
Tra esse, viene espressamente indicata come “competenza esclusiva” delle Regioni la materia dell’“assistenza ed organizzazione sanitaria” che, per tali enucleati profili, verrebbe espunta dalla più ampia materia della “tutela della salute” e dalla relativa competenza legislativa concorrente (art. 117, comma 3 Cost.), con la conseguenza che non sarebbe più sottoposta ai “principi fondamentali della materia” stabiliti con legge statale, bensì soltanto alla “determinazione dei livelli essenziali di assistenza” (art. 117, c. 2, lett. m).
Alla luce del dibattito parlamentare e delle posizioni espresse dai diversi gruppi, non è da escludere che, nell’iter parlamentare previsto dall’art. 138 Cost. (doppia lettura in entrambi i rami del Parlamento), il testo del d.d.l. possa essere modificato.