Realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto

24.05.2002

15 maggio 2002 – Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas – Delibera n. 91/02 – Disciplina dell’accesso di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento.

Allestimento di nuova capacità di rigassificazione ed accesso prioritario.

Definite dall’Autorità le condizioni per il riconoscimento dell’accesso prioritario ai terminali di rigassificazione per i soggetti che sosterranno il costo per l’allestimento di nuove capacità. L’intervento, emanato dopo un lungo iter procedimentale, da attuazione al principio contenuto nell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n.164/2000 ai sensi del quale ‘l’accesso non può essere rifiutato ove il cliente sostenga delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacità o connessione’.

Il criterio di conferimento dell’accesso prioritario si applicherà fino al raggiungimento di una capacità complessiva di rigassificazione pari a 25 miliardi di metri cubi l’anno e solo per i nuovi impianti che entreranno in funzione entro il 31 dicembre 2010.

La delibera precisa che il regime derogatorio ai principi generali fissati dall’articolo 14 della delibera 120/01 deve essere applicato entro i limiti di quanto necessario al recupero dei costi sostenuti per la costruzione delle opere. A tal fine l’articolo 3 prevede che ‘l’accesso prioritario…comporta l’accesso ad una quota della nuova capacità di rigassificazione resa disponibile…che…non può essere superiore all’80% …per un periodo di tempo non superiore a 20 anni decorrenti dalla data di entrata in servizio’.

Il tetto. L’articolo 3.3 prevede che nessun soggetto può essere titolare di un accesso prioritario ad una capacità di rigassificazione che sia superiore ad un terzo della capacità complessiva.

La decadenza. Il mancato utilizzo di parte della quota oggetto dell’accesso prioritario determina la decadenza dell’accesso prioritario limitatamente alla parte non utilizzata. Tale quota così come quella non oggetto di accesso prioritario è assoggettata al regime generale (accesso per tutti gli operatori alle tariffe fissate dall’Autorità) previsto dalla delibera 120/01 recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l’utilizzo dei terminali di Gnl.

Procedura per il rilascio di nuova capacità. Il soggetto interessato alla realizzazione di nuovi impianti deve inviare una comunicazione all’Autorità indicando gli elementi di cui all’art. 4.1.:

identificazione del terminale di Gnl presso il quale si rende disponibile la nuova capacità di rigassificazione;

data di entrata in servizio del nuovo terminale di Gnl o del potenziamento;

nuova capacità che si rende disponibile alla data di cui alla lettera b) ed eventualmente in date successive, quota di capacità e durata del periodo in cui si intende applicare l’accesso prioritario;

descrizione, supportata da documentazione di riscontro, delle modalità adottate per sostenere il costo delle opere necessarie per la costruzione degli impianti, con identificazione dei soggetti utilizzatori del terminale di Gnl che vi contribuiscono;

copia degli atti amministrativi necessari per la costruzione e per l’esercizio degli impianti.

Le comunicazioni pervenute all’Autorità saranno valutate nell’ordine di ricezione. È previsto un meccanismo di silenzio/assenso in quanto l’articolo 4.2 stabilisce che ‘la titolarità dell’accesso prioritario si intende accordata se non intervenga diverso avviso della Autorità entro 60 giorni dalla comunicazione’.

La trasparenza. L’Autorità deve predisporre e pubblicare sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti titolari dell’accesso prioritario indicandone la relativa capacità ed il periodo di tempo. Qualora, successivamente alla pubblicazione dell’elenco, intervengano variazioni agli elementi indicati all’articolo 4.1., il soggetto detentore dei terminali di Gnl invia una comunicazione delle variazioni intervenute entro sessanta giorni dal verificarsi di ogni singola variazione

Nel caso in cui il soggetto che ha sostenuto il costo delle opere necessarie all’allestimento della nuova capacità di rigassificazione sia diverso da quello esercente il relativo servizio, è stabilito un obbligo di pubblicità delle condizioni economiche negoziate tra tali soggetti. Tali condizioni devono essere pubblicate nel sito internet dell’Autorità per l’Energia e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Sempre nell’ottica di garantire esigenze di trasparenza viene modificata la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01, recante direttiva per la separazione contabile e amministrativa per i soggetti che operano nel settore del gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione e viene previsto che ‘Nella redazione dei rendiconti di cui al presente articolo, i soggetti esercenti l’attività Gnl danno distinta evidenza alle componenti patrimoniali ed economiche distinguendo tra la quota di nuova capacità a cui è accertato l’accesso prioritario e la restante quota di capacità, di cui alla deliberazione dell’Autorità 15 maggio 2002, n. 91/02’.

Il testo della Delibera è reperibile nella sezione Attività Istituzionale del sito internet dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas.

a cura di Luigi Alla